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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04015/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietarie)

La controversia

Due proprietarie di terreni interessati da una procedura ablativa per la realizzazione di un polo interportuale avevano agito per ottenere le indennità di occupazione legittima e di esproprio. La Corte d'appello aveva dapprima respinto l'eccezione della società convenuta secondo cui vi sarebbe stata cessione volontaria delle aree, poi aveva determinato in sentenza definitiva le indennità dovute. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell'art. 12 l. n. 865/1971, sostenendo che l'atto fosse stato erroneamente qualificato come cessione volontaria e non come mera accettazione dell'indennità di esproprio; (2) violazione dell'art. 245 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse ritenuto rinunciata la prova testimoniale richiesta per dimostrare che le proprietarie erano rimaste nella detenzione e nel godimento del bene fino al decreto di esproprio; (3) violazione della l. n. 865/1971 e dei principi in materia di estimo, contestando la data di riferimento usata per la stima dell'indennità e criticando il metodo sintetico-comparativo e, più in generale, le conclusioni della CTU recepite dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha anzitutto rilevato che la ricorrente non aveva depositato copia della sentenza non definitiva impugnata, in violazione dell'art. 369, comma 2, c.p.c.; ha però precisato che tale omissione non determina improcedibilità parziale del ricorso, ma può incidere sulla singola censura sotto il profilo dell'inammissibilità. Nel merito dei motivi, ha ritenuto il primo inammissibile perché privo di specifica trascrizione e deposito della decisione censurata e perché mirava in sostanza a un riesame del merito della valutazione fattuale compiuta dalla Corte territoriale; il secondo è stato dichiarato inammissibile per le stesse carenze di specificità e autosufficienza, non essendo stata riportata la decisione sulle prove orali né dedotta la reiterazione della richiesta istruttoria; il terzo è stato dichiarato inammissibile perché si risolveva in critiche generiche alla CTU senza adeguata trascrizione del suo contenuto e delle sue argomentazioni. Non sono state liquidate spese perché le intimate non si sono difese con controricorso. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come parametro ermeneutico per contestare la qualificazione dell'atto come cessione volontaria; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per difetto di specificità del motivo.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato con la stessa finalità interpretativa del primo motivo; la censura è dichiarata inammissibile per carenza di autosufficienza e perché investe una valutazione di fatto.

  • art. 12 l. n. 865 del 1971

    Invocato per sostenere la corretta qualificazione dell'atto e il regime dell'indennità espropriativa; la censura non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 245 c.p.c.

    Richiamato per contestare la ritenuta rinuncia alla prova testimoniale; il motivo è inammissibile per mancata specifica riproduzione della decisione impugnata e per difetto di deduzione della reiterazione dell'istanza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma di legittimazione del motivo per violazione di legge, invocata nei primi e terzo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma di legittimazione del motivo per nullità processuale, invocata nel secondo motivo.

  • art. 369, comma 2, c.p.c.

    La mancata produzione della sentenza non definitiva impugnata è stata ritenuta violazione di tale disposizione; tuttavia la Corte esclude l'improcedibilità parziale del ricorso.

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Richiamato per il principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione: occorre indicare e trascrivere puntualmente gli atti e i documenti rilevanti.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale e il deposito di memoria.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la mancata produzione della sentenza impugnata può incidere sulla singola censura, ma non determina improcedibilità parziale del ricorso; l'improcedibilità riguarda l'atto introduttivo nel suo complesso.
  • Le censure che investono la qualificazione dell'atto o la valutazione delle risultanze di causa sono inammissibili se si traducono in una richiesta di riesame del merito, senza specifica trascrizione del contenuto della decisione e degli atti rilevanti.
  • Chi contesta la decisione di merito su questioni istruttorie o consulenza tecnica deve riportare in ricorso, con precisione, il contenuto delle statuizioni e degli elementi criticati; la mera riproposizione delle proprie tesi difensive non soddisfa il requisito di specificità e autosufficienza.
  • La censura sulla mancata ammissione di una prova va sorretta anche dalla deduzione che la relativa istanza sia stata ritualmente reiterata nelle conclusioni, ove necessario, altrimenti la doglianza resta inammissibile.
  • Le critiche alla consulenza tecnica d'ufficio devono confrontarsi in modo puntuale con le motivazioni della CTU recepite dal giudice; contestazioni generiche o meramente assertive non sono sufficienti in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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