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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05464/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato con un ente previdenziale e riguarda due sanzioni disciplinari conservative irrogate nel gennaio 2013 e nel settembre 2015, oltre alla doglianza sull'assegnazione alla struttura URP della sede provinciale di Crotone, ritenuta dalla lavoratrice illegittima, vessatoria, mobbizzante e/o demansionante/dequalificante, con richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In primo grado il tribunale aveva ritenuto legittima la sanzione del gennaio 2013, illegittima quella del settembre 2015, infondata la domanda di mobbing e parzialmente fondata la domanda risarcitoria per demansionamento, riconoscendo la privazione delle mansioni di categoria C dal 14/03/2013 e liquidando danni patrimoniali e non patrimoniali. In appello la lavoratrice ha visto rigettate le proprie censure. Nel ricorso per cassazione ha denunciato, in modo cumulativo, violazione dell'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5, falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi, nonché motivazione apparente. Ha inoltre richiamato la violazione degli artt. 168 e 169 c.p.c. e degli artt. 72-77 disp. att. c.p.c., ma senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata sul punto dell'omesso deposito, in appello, dei fascicoli di parte del primo grado. La censura è stata ritenuta un coacervo indistinto di doglianze, critiche al merito e formule generiche, privo della chiara e sintetica esposizione richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. nella formulazione applicabile, oltre che inidoneo a integrare un vizio di motivazione nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non rispettasse i requisiti di specificità, chiarezza e sinteticità imposti dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, applicabile al ricorso notificato il 6 febbraio 2023. Inoltre ha osservato che le doglianze non si confrontavano con la ratio decidendi della corte territoriale sulla questione dell'omesso deposito dei fascicoli di parte in appello e si risolvevano in una critica al merito e alla motivazione, mentre la sentenza impugnata era dotata di motivazione puntuale e articolata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.000 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori di legge, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso aveva invocato violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte ha osservato che le censure erano formulate in modo promiscuo e non nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito, che riguarda solo l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    "la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano"

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi chiari, sintetici e specifici; la mera chiosa alla sentenza impugnata o l'elenco di norme asseritamente violate non soddisfa il requisito di ammissibilità.

  • d.lgs. n. 149/2022

    La modifica normativa è stata ritenuta applicabile al giudizio perché il ricorso per cassazione è stato notificato il 6 febbraio 2023.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149/2022

    È stata richiamata per affermare l'applicabilità delle nuove regole processuali al ricorso notificato dopo l'entrata in vigore della riforma.

  • artt. 168 e 169 c.p.c.

    Le norme sono state richiamate dalla ricorrente per lamentare violazioni processuali, ma senza un adeguato confronto con la decisione impugnata sull'omesso deposito dei fascicoli di parte in appello.

  • artt. 72-77 disp. att. c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente in relazione al deposito dei fascicoli, ma la censura è stata ritenuta generica e non idonea a scalfire la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    Richiamato in relazione alla riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., che ha ristretto il sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    Legge di conversione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., che ha limitato il vizio denunciabile al mancato esame di un fatto decisivo.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la portata dell'art. 360, n. 5, c.p.c. nel senso della riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, richiamata nel dispositivo.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, chiari e sintetici: non è ammissibile un atto che si risolva in una lunga critica discorsiva alla sentenza impugnata, priva di una distinta censura vincolata e di un effettivo confronto con la ratio decidendi.
  • La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi confinata all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è consentito trasformare il motivo in una nuova valutazione del merito o della sufficienza della motivazione.
  • La denuncia di violazioni processuali o di legge deve misurarsi con la concreta motivazione della decisione impugnata; l'indicazione di norme asseritamente violate, senza spiegare come e perché la sentenza le abbia disapplicate, non integra un motivo ammissibile.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione puntuale e articolata sui singoli motivi di gravame, non può essere utilmente censurata con una doglianza generica di motivazione apparente o carente.
  • Le nuove prescrizioni formali del ricorso per cassazione si applicano ai ricorsi notificati dopo l'entrata in vigore della riforma processuale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieMobbingDemansionamentoLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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