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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00941/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite origina da un avviso di accertamento catastale emesso in rettifica di una dichiarazione DOCFA relativa a un parco eolico. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società contribuente, ritenendo che le torri eoliche fossero componenti essenziali dell'impianto, prive di autonomia funzionale e reddituale, e quindi non rilevanti nella stima catastale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, sostenendo che la torre eolica, per le sue caratteristiche di stabilità, solidità e immobilizzazione al suolo, dovesse essere considerata una costruzione rilevante ai fini catastali e non un elemento escluso dalla rendita come macchinario, congegno, attrezzatura o impianto funzionale al processo produttivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura dell'Agenzia, confermando l'impostazione del giudice di merito secondo cui, nella fattispecie, la torre eolica doveva essere esclusa dalla stima catastale in quanto funzionalmente inserita nel processo di aerogenerazione. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della L. n. 208 del 2015, ciò che rileva non è la mera stabilità fisica al suolo, ma la funzionalità dello specifico elemento rispetto al processo produttivo. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti, in ragione del sopravvenire della pertinente giurisprudenza di legittimità; è stato altresì escluso l'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stata invocata come norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21

    A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    la disposizione opera per esclusione: restano nel valore catastale suolo, costruzioni e elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità, mentre sono esclusi i componenti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se stabilmente infissi al suolo.

  • R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4

    richiamato come parte del quadro normativo catastale concernente la nozione di immobile urbano.

  • D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3

    richiamato come norma di contesto sulla nozione di unità immobiliare.

  • d.l. n. 44 del 2005, art. 1-quinquies, conv. in L. n. 88 del 2005

    richiamato come precedente disciplina rilevante per le centrali elettriche ai fini della rendita catastale.

  • L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244

    richiamato in relazione al recepimento legislativo della circolare catastale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per escludere l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.

Massime di principio

  • Ai fini della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, la verifica non può arrestarsi alla stabilità materiale del manufatto, dovendo invece accertarsi la sua concreta funzionalità rispetto al processo produttivo.
  • L'art. 1, comma 21, della L. n. 208 del 2015 esclude dalla stima diretta non solo i macchinari in senso stretto, ma anche tutti gli impianti e i componenti che, pur strutturalmente connessi al bene e anche se infissi al suolo, siano funzionali allo specifico processo produttivo.
  • Un elemento può essere sottratto alla rendita catastale anche quando presenti caratteristiche di costruzione stabile, se il suo apporto è essenzialmente strumentale alla produzione e non alla mera utilità o qualità dell'immobile.
  • Nel contenzioso catastale relativo agli aerogeneratori, la torre va valutata in concreto dal giudice di merito per stabilire se svolga una mera funzione passiva di sostegno oppure se sia parte attiva ed essenziale della macchina produttrice di energia; solo in quest'ultimo caso resta esclusa dalla base imponibile.
  • La classificazione catastale degli impianti speciali deve essere guidata dalla destinazione funzionale del bene nel processo produttivo più che dalla sua consistenza fisica o dalla sua immobilizzazione al suolo.

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