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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03864/2025 del 15/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha condiviso la proposta del consigliere e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità in favore di ciascuna controricorrente, oltre a un’ulteriore somma per ciascuna di esse, nonché al pagamento di € 2.500 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Due soggetti, quali debitori di un rapporto di finanziamento/apertura di credito ipotecaria, avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto per il recupero del saldo asseritamente dovuto, deducendo prescrizione del credito e, comunque, nullità o annullabilità del contratto. Il Tribunale revocava il decreto ma li condannava al pagamento della somma risultante all’esito dell’istruttoria. La Corte d’appello rigettava il gravame. In cassazione i ricorrenti articolavano quattro motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione mancante/apparente e omesso esame delle censure sull’idoneità della documentazione bancaria prodotta, ritenendo che la Corte avesse frainteso il thema decidendum e richiamato impropriamente il potere istruttorio del CTU; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., assumendo che la prova del credito fosse stata fondata su una mera stampa interna prodotta dalla banca in luogo degli estratti conto e su documenti contestati; 3) omessa pronuncia sulla dedotta usura pattizia del finanziamento e violazione della disciplina antiusura; 4) violazione delle norme sulle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi tre motivi inammissibili perché diretti a contestare la valutazione di merito della prova e perché la motivazione d’appello superava il minimo costituzionale; ha ritenuto infondata anche la doglianza sull’usura, rilevando che la sentenza impugnata aveva esaminato il contratto e accertato che il TEG non superava la soglia di legge. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e alle ulteriori somme previste per la definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile la censura che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo se presenti un’anomalia radicale che incida sull’esistenza stessa della motivazione; non è invece consentito rivalutare i documenti o confrontare la motivazione con il merito degli atti di causa.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia errato nell’assegnazione dell’onere della prova; non quando abbia ritenuto provata la pretesa sulla base di elementi istruttori ritenuti idonei.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non sussiste se il giudice fonda la decisione su prove introdotte dalle parti o comunque valutabili nel processo; essa richiede l’uso di prove non dedotte o acquisite fuori dei poteri officiosi.
  • Nel contenzioso bancario la mancanza di tutti gli estratti conto non comporta automaticamente l’inidoneità della prova del saldo, potendo il giudice valorizzare altre risultanze documentali, anche contabili, e la consulenza tecnica d’ufficio per ricostruire i rapporti dare-avere.
  • La doglianza di omessa pronuncia non è fondata quando la sentenza impugnata abbia in realtà affrontato la questione prospettata, anche solo implicitamente, con un accertamento incompatibile con la tesi del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieMutuoContenzioso tributario
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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