Cassazione Civile, Ordinanza n. 03864/2025 del 15/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha condiviso la proposta del consigliere e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità in favore di ciascuna controricorrente, oltre a un’ulteriore somma per ciascuna di esse, nonché al pagamento di € 2.500 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due soggetti, quali debitori di un rapporto di finanziamento/apertura di credito ipotecaria, avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto per il recupero del saldo asseritamente dovuto, deducendo prescrizione del credito e, comunque, nullità o annullabilità del contratto. Il Tribunale revocava il decreto ma li condannava al pagamento della somma risultante all’esito dell’istruttoria. La Corte d’appello rigettava il gravame. In cassazione i ricorrenti articolavano quattro motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione mancante/apparente e omesso esame delle censure sull’idoneità della documentazione bancaria prodotta, ritenendo che la Corte avesse frainteso il thema decidendum e richiamato impropriamente il potere istruttorio del CTU; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., assumendo che la prova del credito fosse stata fondata su una mera stampa interna prodotta dalla banca in luogo degli estratti conto e su documenti contestati; 3) omessa pronuncia sulla dedotta usura pattizia del finanziamento e violazione della disciplina antiusura; 4) violazione delle norme sulle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi tre motivi inammissibili perché diretti a contestare la valutazione di merito della prova e perché la motivazione d’appello superava il minimo costituzionale; ha ritenuto infondata anche la doglianza sull’usura, rilevando che la sentenza impugnata aveva esaminato il contratto e accertato che il TEG non superava la soglia di legge. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e alle ulteriori somme previste per la definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
Norme richiamate
utilizzato per la definizione camerale del ricorso e per la proposta di inammissibilità condivisa dalla Corte
art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4
richiamato come parametro della motivazione della sentenza
art. 118, 1° comma, disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione al requisito motivazionale
richiamato in combinazione con le norme sulla motivazione
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato per i motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per il motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato nei limiti del sindacato sulla motivazione in cassazione
ritenuto non pertinente perché il giudice di merito non aveva deciso sulla base della regola di riparto dell’onere probatorio, ma sulla sufficienza del materiale istruttorio
ritenuto non violato poiché non risultava che il giudice avesse posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri consentiti
richiamato nel terzo motivo per lamentare omessa pronuncia
richiamata nel motivo sull’usura pattizia
richiamato nel motivo sull’usura pattizia
richiamati nel quarto motivo in tema di spese
richiamato quale parametro del libero apprezzamento delle prove e degli argomenti di prova
richiamato dalla giurisprudenza citata per valorizzare le scritture contabili
richiamato dalla giurisprudenza citata per valorizzare le scritture contabili
applicato perché il giudizio è stato definito conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l’ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile la censura che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo se presenti un’anomalia radicale che incida sull’esistenza stessa della motivazione; non è invece consentito rivalutare i documenti o confrontare la motivazione con il merito degli atti di causa.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia errato nell’assegnazione dell’onere della prova; non quando abbia ritenuto provata la pretesa sulla base di elementi istruttori ritenuti idonei.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. non sussiste se il giudice fonda la decisione su prove introdotte dalle parti o comunque valutabili nel processo; essa richiede l’uso di prove non dedotte o acquisite fuori dei poteri officiosi.
- Nel contenzioso bancario la mancanza di tutti gli estratti conto non comporta automaticamente l’inidoneità della prova del saldo, potendo il giudice valorizzare altre risultanze documentali, anche contabili, e la consulenza tecnica d’ufficio per ricostruire i rapporti dare-avere.
- La doglianza di omessa pronuncia non è fondata quando la sentenza impugnata abbia in realtà affrontato la questione prospettata, anche solo implicitamente, con un accertamento incompatibile con la tesi del ricorrente.
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