Cassazione Civile, Ordinanza n. 23104/2024 del 26/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite trae origine dall’inerzia della Regione Calabria rispetto a una normativa regionale che prevedeva contributi annui per il funzionamento dell’Ente Fiere di Cosenza. I dipendenti dell’ente, rimasto privo di risorse e incapace di pagare le retribuzioni, avevano dapprima sollecitato la Regione a provvedere; poi, dopo il rigetto espresso dell’istanza, avevano adito il TAR. Il giudice amministrativo aveva riconosciuto la doverosità dell’esercizio dei poteri regionali e il giudicato si era formato su tale statuizione. In seguito, dopo ulteriori vicende amministrative e dopo il fallimento dell’ente, i dipendenti avevano riassunto il giudizio e agito per ottenere l’esecuzione della sentenza favorevole, mentre la Regione in appello aveva eccepito per la prima volta il difetto di legittimazione attiva dei lavoratori. Davanti alle Sezioni Unite i ricorrenti hanno denunciato: 1) la violazione delle norme processuali amministrative e civili perché il Consiglio di Stato avrebbe deciso la causa applicando la ragione più liquida senza esaminare prima l’eccezione di inammissibilità dell’appello; 2) la violazione del giudicato esterno, sostenendo che la loro legittimazione ad agire fosse già coperta da giudicato; 3) la violazione dell’art. 2900 c.c., assumendo di poter agire in surrogazione del soggetto debitore/inadempiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure mirassero, in sostanza, a contestare il modo in cui il Consiglio di Stato aveva interpretato e applicato norme processuali e sostanziali, senza prospettare un vero e proprio sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione. In particolare, la scelta del giudice amministrativo di decidere sulla base della ragione più liquida, l’apprezzamento sulla legittimazione dei ricorrenti e la valutazione della surrogazione ex art. 2900 c.c. sono state qualificate come questioni interne alla giurisdizione amministrativa, non sindacabili in sede di ricorso per motivi di giurisdizione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato come base del ricorso originario proposto dinanzi al TAR per l’inerzia dell’amministrazione.
Richiamato per i motivi aggiunti nel giudizio di ottemperanza, in relazione alla domanda di nullità del provvedimento regionale.
Evocato dai ricorrenti per sostenere la nullità del decreto dirigenziale regionale.
Richiamato per la conversione del rito di ottemperanza in rito di legittimità.
Invocato per sostenere la preclusione derivante dal giudicato sulla legittimazione ad agire.
Richiamato insieme all’art. 2909 c.c. per affermare la formazione del giudicato.
Invocato in relazione all’interesse ad agire e alla legittimazione processuale.
art. 24 Cost.
Richiamato a fondamento del diritto di azione e delle censure sul diniego di legittimazione.
Richiamato per escludere che i lavoratori potessero agire in surrogazione del creditore/debitore inerte; la Corte ha però ritenuto la doglianza non deducibile come vizio di giurisdizione.
art. 111, ottavo comma, Cost.
Indicato come parametro che limita il sindacato della Cassazione ai soli limiti esterni della giurisdizione.
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
Usato come norma sul ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione.
Richiamato quale base del ricorso alle Sezioni Unite per motivi di giurisdizione.
Richiamato nel primo motivo, ma ritenuto inconferente rispetto al sindacato di giurisdizione.
Richiamato nel primo motivo, senza incidere sull’esito del ricorso.
Richiamato nel primo motivo, senza rilevanza decisiva sul piano della giurisdizione.
Richiamato nel primo motivo, senza che la violazione potesse integrare eccesso di potere giurisdizionale.
Richiamato in relazione all’ordine di trattazione delle questioni, ma la sua applicazione è stata ritenuta interna alla giurisdizione del giudice amministrativo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Il sindacato delle Sezioni Unite sulle sentenze del Consiglio di Stato è circoscritto alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione; non può estendersi agli errores in iudicando o in procedendo, nemmeno se gravi, quando attengano all’interpretazione o applicazione delle norme.
- La scelta del giudice amministrativo di definire la controversia sulla base della questione ritenuta più liquida rientra nell’ambito del potere giurisdizionale interno e non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale.
- La deduzione di un asserito giudicato esterno sulla legittimazione ad agire o la contestazione della sua portata costituisce questione di corretta applicazione delle preclusioni processuali, non motivo di giurisdizione.
- La possibilità per un terzo di agire in surrogazione ex art. 2900 c.c. e i limiti derivanti dal fallimento del soggetto debitore sono profili di diritto sostanziale e processuale che, se mal decisi, non trasformano l’errore del giudice in sconfinamento dai limiti della giurisdizione.
- Quando il ricorso per cassazione contro una sentenza del Consiglio di Stato mira solo a ottenere una diversa lettura delle norme applicate dal giudice amministrativo, esso è inammissibile come ricorso per motivi di giurisdizione.
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