Cassazione Civile, Ordinanza n. 23828/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA 2009 con cui l’Amministrazione ha contestato alla società l’indebita applicazione del regime di non imponibilità per una pretesa operazione triangolare. Secondo l’Ufficio, mancavano i requisiti per considerare non imponibile la cessione ex art. 8, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 633/1972. La società aveva sostenuto, già in sede di merito, che la cessione iniziale dovesse qualificarsi come triangolare, con trasferimento dei beni verso un soggetto estero indicato sin dall’origine come destinatario finale. Con il solo motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 8 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse escluso i presupposti della non imponibilità e avesse erroneamente ritenuto non provata la natura triangolare dell’operazione. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che la merce fosse stata solo temporaneamente ricevuta da un soggetto residente e poi spedita all’estero, e ha censurato anche il passaggio motivazionale della CTR in cui si ipotizzava una ulteriore fase di lavorazione presso il soggetto residente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse l’accertamento in fatto compiuto dalla CTR, secondo cui i beni erano stati consegnati e resi disponibili a un soggetto residente, presso la cui sede erano confluiti, senza prova che fin dall’origine l’operazione fosse stata programmata come cessione nazionale in vista della consegna diretta al cessionario estero finale. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza in tema di operazioni triangolari e ha ribadito che, per fruire della non imponibilità, il contribuente deve provare che fin dalla genesi e nella rappresentazione documentale l’operazione era stata voluta come cessione nazionale con successivo trasporto al destinatario estero individuato ab origine. Ha inoltre ritenuto inammissibile anche la doglianza relativa all’onere della prova sull’asserita ulteriore lavorazione, perché quel passaggio della CTR era solo un obiter dictum privo di incidenza sulla ratio decidendi. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della società alle spese.
Norme richiamate
La non imponibilità per esportazione/operazione triangolare richiede che i beni siano spediti o trasportati fuori dal territorio comunitario a cura o a nome del cedente o del commissionario, e che sia provata la struttura negoziale originaria della triangolazione.
L’onere di provare i presupposti della non imponibilità grava sul contribuente che la invoca.
È il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 146 Direttiva 2006/112/CE
Le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dalla Comunità dal venditore o per suo conto sono esentate; la norma è richiamata per interpretare il regime di non imponibilità delle esportazioni.
Disciplina le cessioni intracomunitarie non imponibili e la loro estensione anche alle operazioni triangolari, se il bene è trasportato in altro Stato membro a cura o a nome del cedente.
È richiamato come disciplina dell’operazione intracomunitaria che, nel sistema della triangolazione, si perfeziona con il trasferimento al soggetto passivo estero indicato sin dall’origine.
art. 8, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 633/1972
È richiamato in combinato disposto per identificare la fattispecie della cessione intracomunitaria nell’ambito della triangolazione.
art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nelle operazioni triangolari la non imponibilità IVA postula che il bene sia fin dall’origine destinato al cessionario finale estero, con prova documentale coerente della struttura unitaria dell’operazione.
- L’espressione "a cura o a nome" del cedente va letta in funzione antielusiva: non basta che il bene sia poi esportato, se manca la predeterminazione contrattuale della destinazione estera sin dall’origine.
- L’onere di provare i presupposti della non imponibilità grava sul contribuente che invoca il regime agevolato; in mancanza di prova, l’operazione resta imponibile.
- In cassazione non è scrutinabile la mera contestazione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, se la doglianza si risolve in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
- La censura rivolta contro argomentazioni svolte ad abundantiam o meramente incidentali è inammissibile per difetto di interesse quando non incide sulla ratio decidendi effettiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23804/2022 del 01/08/2022
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23813/2022 del 01/08/2022
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23814/2022 del 01/08/2022
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23816/2022 del 01/08/2022
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23817/2022 del 01/08/2022
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23820/2022 del 01/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →