Sentenza del 19/03/2018 n. 630 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Accertamento induttivo - Ricostruzione dei ricavi sulla base delle movimentazioni sui conti correnti bancari - Deducibilità di costi non contabilizzati - Sussiste, ma con onere del contribuente di indicare quelli effettivamente sostenuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009, ricostruendo induttivamente i ricavi sulla base delle movimentazioni bancarie, comprese quelle relative a conti cointestati o intestati a terzi sui quali la contribuente aveva potere di operare. La contribuente contestava, tra l'altro, la validità formale e motivazionale degli avvisi, la riferibilità a sé dei conti bancari e l'entità dei maggiori ricavi. La Commissione tributaria provinciale aveva escluso le movimentazioni di un conto intestato al convivente e aveva riconosciuto forfettariamente costi pari al 60% dei maggiori ricavi. L'Agenzia ha impugnato tale decisione sostenendo che non fosse possibile dedurre automaticamente costi o prelievi e che spettasse alla contribuente indicare e provare i costi effettivamente sostenuti.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto i motivi sostanziali dell'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando legittimi gli avvisi di accertamento. Ha ritenuto utilizzabili, in assenza di prova contraria specifica, anche le movimentazioni dei conti intestati a terzi sui quali la contribuente aveva una delega operativa. Ha escluso sia l'automatica imputazione dei prelievi a costi sia la deduzione di una percentuale forfettaria, poiché la contribuente non aveva indicato né documentato la natura e l'effettivo sostenimento dei costi. V. C. è stata inoltre condannata a rimborsare all'Ufficio le spese del grado d'appello, liquidate in 2.000 euro.
Norme richiamate
I dati e gli elementi risultanti dai conti bancari possono essere posti a base degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nella dichiarazione o che non si riferiscono a operazioni imponibili.
Le movimentazioni bancarie costituiscono una presunzione qualificata di ricavi o componenti reddituali imponibili per l'impresa. Il contribuente deve fornire una prova analitica e specifica della loro estraneità all'attività imponibile o della loro corretta contabilizzazione.
D.P.R. n. 633/1972, art. 51, comma 2, n. 2
I dati risultanti dai conti bancari possono fondare rettifiche e accertamenti IVA, salvo prova contraria del contribuente.
La presunzione bancaria opera anche ai fini IVA e riguarda le operazioni non giustificate o non adeguatamente ricondotte a fatti fiscalmente irrilevanti.
Disciplina l'accertamento induttivo delle imposte sui redditi. Anche in tale modalità di accertamento il reddito deve essere ricostruito considerando le componenti negative provate, ma non è consentita una deduzione automatica o meramente equitativa dei costi.
Il principio generale della deducibilità dei costi documentati e contabilizzati non impedisce, nell'accertamento induttivo, il riconoscimento di costi effettivamente sostenuti; tuttavia il contribuente deve indicarli e dimostrarli specificamente.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 17-bis
La mancata previa presentazione del reclamo non determina l'inammissibilità del ricorso nei rapporti non esauriti, alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina originaria.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 22, comma 3
L'inesatta attestazione o la difformità tra copia depositata e atto notificato comporta l'inammissibilità solo quando la difformità sia effettiva e tale da pregiudicare la conoscibilità dell'atto e il diritto di difesa dell'Ufficio; gli errori formali inessenziali non bastano.
Le presunzioni semplici possono fondare la decisione quando siano gravi, precise e concordanti. Il contribuente deve contrastarle con fatti specifici e verificabili, non con contestazioni generiche.
Costituzione, artt. 24 e 111
Il diritto di difesa e il principio del contraddittorio impediscono di sanzionare con l'inammissibilità irregolarità meramente formali che non abbiano concretamente ostacolato la conoscenza della pretesa o l'esercizio della difesa.
Massime di principio
- Negli accertamenti bancari riguardanti un imprenditore, accrediti e, nei limiti previsti dalla normativa, prelievi non giustificati possono essere considerati componenti positivi di reddito; il contribuente deve fornire una spiegazione analitica per ciascuna movimentazione contestata.
- La presunzione può estendersi a conti intestati a familiari, conviventi o terzi quando il contribuente vi abbia delega o concreta disponibilità. La semplice dichiarazione di essere soltanto delegato non è sufficiente: occorre provare l'estraneità delle operazioni all'attività propria.
- In caso di accertamento induttivo, i costi inerenti alla produzione dei ricavi possono essere riconosciuti, ma soltanto se il contribuente ne indica natura, importo e collegamento con l'attività e ne dimostra l'effettivo sostenimento. Non è sufficiente chiedere una percentuale forfettaria.
- I prelievi bancari non possono essere automaticamente qualificati come costi deducibili. Devono essere collegati a specifiche spese documentate o comunque adeguatamente provate.
- Gli errori formali nell'indicazione del numero dell'avviso o nell'atto depositato non determinano automaticamente l'inammissibilità del ricorso, se l'atto impugnato è comunque identificabile e l'Amministrazione ha potuto difendersi pienamente.
- La mancata collaborazione o la mancata risposta puntuale alle richieste dell'Ufficio può rafforzare il valore presuntivo delle movimentazioni bancarie e rendere più difficile superare l'accertamento.
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