Sentenza del 19/03/2018 n. 139 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Termine dilatorio - Mancato rispetto - Art. 12 comma 7 legge 212/00 - Reati finanziari - Urgenza - Condizioni applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento, deducendo in via preliminare la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, poiché gli atti erano stati notificati prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione. L’Agenzia aveva giustificato l’anticipazione richiamando la particolare urgenza derivante dalla constatata consumazione di reati tributari. Il contribuente contestava inoltre il raddoppio dei termini di accertamento e, nel merito, la ricostruzione relativa all’inesistenza dei costi pubblicitari.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha confermato l’annullamento degli avvisi per violazione del termine dilatorio. Il processo verbale era stato notificato il 4 dicembre 2014, mentre gli avvisi erano stati notificati il 14 gennaio 2015, prima della scadenza dei sessanta giorni. La mera presenza di presunti reati tributari non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare una particolare e motivata urgenza. L’urgenza avrebbe richiesto condotte reiterate, recenti rispetto alla verifica e di significativa gravità quantitativa. Nel caso concreto, gli illeciti erano di importo modesto, pari a 12.500 euro per ciascun anno, e riguardavano episodi del 2007 e del 2009, non prossimi alla verifica del 2014. L’appello dell’Agenzia è stato respinto e l’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine di sessanta giorni costituisce una garanzia procedimentale per consentire al contribuente di presentare osservazioni prima dell’emissione dell’accertamento. La sua violazione determina l’illegittimità dell’atto, salvo che l’amministrazione dimostri una particolare e concreta urgenza, adeguatamente motivata nell’avviso.
Cassazione civile, sentenza n. 14287/2014
L’urgenza è stata ritenuta giustificata in presenza di condotte tributarie e criminali protratte per diversi anni, caratterizzate da rilevante gravità economica e dall’impiego di ingenti risorse, con una significativa esigenza di tutelare il credito fiscale e interrompere la condotta criminosa.
Cassazione civile, sentenza n. 2587/2014
La particolare urgenza può sussistere quando il contribuente risulta coinvolto in una frode organizzata ai danni dell’Erario, purché l’esigenza di anticipare l’accertamento sia concreta e specificamente motivata.
Massime di principio
- Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 deve essere normalmente rispettato; l’anticipazione dell’avviso è un’eccezione.
- La semplice contestazione di reati tributari o il generico richiamo alla loro consumazione non dimostrano, da soli, una particolare e motivata urgenza.
- Per derogare al termine dilatorio occorre indicare circostanze concrete, attuali e specifiche, come il rischio di perdita del credito fiscale, condotte ancora in corso, reiterazione delle violazioni o frodi organizzate.
- La gravità dell’illecito va valutata anche sotto il profilo quantitativo: importi modesti e fatti risalenti nel tempo difficilmente giustificano l’emissione anticipata dell’accertamento.
- Anche quando l’avviso viene anticipato solo di pochi giorni, l’amministrazione deve dimostrare una reale necessità, poiché il contribuente ha diritto a usufruire dell’intero termine per presentare osservazioni e richieste.
- In situazioni analoghe, l’assenza di una motivazione concreta sull’urgenza può comportare l’illegittimità dell’avviso di accertamento.
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