Sentenza del 19/03/2018 n. 141 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Avviso di accertamento - ICI - IMU - TASI - Requisito della ruralità - Riconoscimento - Classificazione catastale - Annotazione di ruralità - Obbligo - Destinazione d'uso -Insufficienza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento del requisito di ruralità di un'unità immobiliare ai fini dell'applicazione dell'ICI, dell'IMU o della TASI. La massima precisa che la ruralità non può essere desunta soltanto dalla concreta utilizzazione dell'immobile come pertinenza o strumento dell'attività agricola, ma deve risultare dalla classificazione catastale pertinente oppure da un'apposita annotazione di ruralità nei dati catastali.
La decisione
Il principio affermato è che l'accertamento dell'utilizzo di fatto del fabbricato per l'attività agricola non è sufficiente a ottenere il riconoscimento della ruralità e il conseguente trattamento fiscale agevolato. Occorre invece che il requisito sia formalmente riconosciuto attraverso la classificazione catastale o l'annotazione catastale di ruralità. Non essendo disponibile il testo integrale della sentenza, non è possibile indicare lo specifico esito processuale, l'eventuale annullamento dell'avviso o la condanna alle spese.
Norme richiamate
Disciplina catastale delle categorie rurali e annotazione di ruralità
Il requisito di ruralità deve risultare formalmente dagli atti catastali, mediante classificazione catastale idonea o annotazione di ruralità; la sola destinazione d'uso agricola effettiva non è sufficiente.
Normativa ICI, IMU e TASI sul trattamento degli immobili rurali
Le agevolazioni o esclusioni collegate alla ruralità presuppongono la dimostrazione del requisito secondo le modalità catastali previste, non potendo fondarsi esclusivamente sull'utilizzo concreto dell'immobile.
Massime di principio
- Per invocare il regime fiscale degli immobili rurali, è necessario verificare preventivamente che la ruralità risulti dalla categoria catastale appropriata o da un'annotazione formalmente registrata.
- La destinazione effettiva del fabbricato a servizio dell'attività agricola costituisce, da sola, un elemento insufficiente se non è accompagnata dal riconoscimento catastale richiesto.
- In caso di contestazione tributaria, la prova documentale catastale assume rilievo centrale: visure, annotazioni e classificazione devono essere coerenti con il beneficio richiesto.
- L'assenza dell'annotazione o della classificazione pertinente può legittimare il recupero dell'imposta, anche quando il proprietario dimostri un concreto utilizzo agricolo dell'immobile.
Testo integrale
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