Sentenza del 19/03/2018 n. 143 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Socio accomandante - Società accomandita semplice - Registro imprese - Liquidazione e cancellazione - Debito proprio - Responsabilità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava l'intimazione di pagamento relativa a maggiori imposte e sanzioni accertate nei confronti della società e imputate per trasparenza ai soci. Sosteneva di non dover pagare alcunché perché era socia accomandante, la società era stata cancellata dal Registro delle imprese e, in sede di liquidazione, non aveva ricevuto alcuna somma, avendo una quota di riparto pari a zero. Invocava quindi la limitazione della responsabilità del socio accomandante.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza di primo grado è stata integralmente confermata. Il giudice ha precisato che la responsabilità limitata del socio accomandante opera per i debiti propri della società, che dopo la cancellazione possono ricadere sui soci nei limiti delle rispettive quote di riparto. Nel caso concreto, però, l'imposta richiesta non costituiva un debito della società trasferito alla socia, bensì un debito tributario proprio della socia, derivante dalla tassazione per trasparenza della quota di reddito societario a lei imputata. La mancata percezione di somme in sede di liquidazione e la cancellazione della società non escludevano quindi l'obbligo fiscale personale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Principio di tassazione per trasparenza delle società di persone
Il reddito prodotto dalla società di persone viene imputato direttamente ai soci, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione, indipendentemente dalla sua effettiva distribuzione. L'imposta dovuta dal socio costituisce un debito proprio e non un debito della società.
Disciplina della responsabilità del socio accomandante nella società in accomandita semplice
Il socio accomandante beneficia della responsabilità limitata per i debiti sociali, ma tale limite riguarda i debiti della società e non le obbligazioni tributarie personali derivanti dal reddito imputato al socio per trasparenza.
Effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese
La cancellazione non estingue automaticamente i debiti sociali; questi possono trasferirsi sui soci nei limiti delle somme o delle quote da essi riscosse in sede di liquidazione. Tale principio non si applica, però, ai debiti fiscali autonomamente riferibili ai soci.
Massime di principio
- Per stabilire se il socio accomandante possa invocare la responsabilità limitata, occorre distinguere tra debito della società e debito fiscale personale del socio.
- La cancellazione della società e la mancata percezione di somme in liquidazione possono limitare la responsabilità per debiti sociali residui, ma non eliminano le imposte dovute dal socio sul reddito societario imputato per trasparenza.
- Nelle società di persone, il socio può essere chiamato a pagare la propria imposta anche se il reddito non è stato effettivamente distribuito.
- La qualificazione giuridica del debito contenuta nell'atto impositivo è decisiva: se l'imposta è stata accertata direttamente in capo al socio, non può essere contestata invocando il limite di responsabilità previsto per i debiti della società.
- Un'eventuale limitazione riconosciuta in una precedente sentenza deve essere interpretata in relazione al tipo di debito considerato e non si estende automaticamente a obbligazioni fiscali personali del socio.
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