Sentenza del 19/03/2018 n. 77 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Avvisi di accertamento Irpef - accertamento sintetico induttivo anni 2007 e 2008 - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeI ricorsi, riuniti per connessione in quanto riferiti ad annualità e questioni collegate, sono stati respinti. La decisione ha ritenuto non superata la ricostruzione dell'Ufficio, fondata sul principio secondo cui dalle spese sostenute può essere presunta una corrispondente capacità reddituale. La mancata partecipazione al contraddittorio e l'assenza di prove contrarie hanno lasciato valida la presunzione utilizzata per gli accertamenti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato gli avvisi di accertamento sintetico-induttivo, presumibilmente sostenendo l'assenza o l'insufficienza degli elementi utilizzati dall'Ufficio per ricostruire il reddito sulla base delle spese sostenute. Non risulta tuttavia che abbia aderito alla richiesta di chiarimenti dell'Ufficio, adducendo una precaria condizione di salute, né che abbia prodotto prove idonee a dimostrare l'erroneità della ricostruzione o la disponibilità di risorse non imponibili e diverse dal reddito accertato.
Massime di principio
- Negli accertamenti sintetici, le spese sostenute dal contribuente possono costituire elementi presuntivi della sua capacità contributiva e consentire all'Amministrazione di ricostruire sinteticamente il reddito.
- Il contribuente deve partecipare al contraddittorio e fornire documentazione concreta sull'origine delle somme utilizzate, ad esempio risparmi pregressi, finanziamenti, donazioni, disinvestimenti o redditi esenti o già tassati.
- Una difficoltà personale o una condizione di salute può spiegare la mancata partecipazione, ma di regola non è sufficiente, da sola, a invalidare l'accertamento né a sostituire la prova contraria.
- Quando il contribuente non contesta efficacemente gli elementi presuntivi dell'Ufficio e non produce prove alternative, il giudice può confermare l'accertamento.
- La riunione di ricorsi connessi è una modalità processuale che consente una decisione unitaria su controversie collegate, ma non modifica l'onere probatorio delle parti.
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