Sentenza del 19/03/2018 n. 76 - Comm. Trib. Prov. Savona
Registro - compravendita di terreni per la parte prevalente edificabili - alternatività Iva/Registro - applicabilità dell'aliquota in misura fissa - legittima
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata ritenuta legittima l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del DPR 131/1986, quando la compravendita è soggetta a IVA. La prevalente qualificazione edificatoria dei terreni non impedisce l'applicazione del regime fisso previsto per gli atti soggetti a IVA.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda la tassazione, ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale, di una compravendita avente a oggetto più appezzamenti di terreno, qualificati in prevalenza come edificabili secondo lo strumento urbanistico PTRAC. Poiché l'operazione è stata assoggettata a IVA, si pone il problema dell'applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
Norme richiamate
Art. 40, comma 1, DPR 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)
Gli atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto scontano l'imposta di registro in misura fissa.
La norma esprime il principio di alternatività IVA/registro: quando l'atto è soggetto a IVA, l'imposta di registro, insieme alle imposte ipotecaria e catastale nei casi pertinenti, è applicata in misura fissa e non proporzionale.
Strumento urbanistico PTRAC
La qualificazione urbanistica dei terreni come edificabili rileva per individuare la natura dell'operazione, ma non esclude l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa quando la cessione è assoggettata a IVA.
Massime di principio
- In una compravendita di terreni soggetta a IVA, l'imposta di registro si applica generalmente in misura fissa per effetto del principio di alternatività IVA/registro.
- La prevalente qualificazione edificatoria dei terreni secondo lo strumento urbanistico non comporta, da sola, l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale se l'atto è già soggetto a IVA.
- Per determinare il corretto trattamento fiscale occorre verificare anzitutto se la cessione sia effettivamente imponibile o soggetta a IVA; solo in caso contrario può assumere rilievo l'imposta di registro proporzionale secondo la natura dei beni trasferiti.
- La qualificazione urbanistica deve essere valutata con riferimento allo strumento vigente e all'oggetto complessivo della compravendita, ma non può derogare al regime fiscale previsto dall'art. 40, comma 1, del DPR 131/1986.
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