Cassazione Civile, Ordinanza n. 16861/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione di un'ingiunzione di pagamento emessa per imposta comunale sulla pubblicità relativa all'anno 2012, conseguente a un avviso di accertamento che la società contribuente assume di non aver ricevuto ritualmente. In primo grado e in appello la pretesa è stata confermata: i giudici di merito hanno ritenuto valida la notifica dell'avviso presso l'indirizzo indicato negli atti, con ricezione da parte di un soggetto presente in loco, e hanno reputato che l'eventuale trasferimento di sede non fosse opponibile o comunque non escludesse la validità della notifica. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) omesso esame di fatto decisivo e motivazione apparente/inesistente della sentenza d'appello; 2) violazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 e 2712 c.c. e delle norme sulla notificazione, sostenendo che l'avviso di ricevimento non fosse idoneo a provare la notifica e che la ricevuta fosse una fotocopia non conforme e senza indicazione della qualifica del ricevente; 3) violazione degli artt. 46 e 2193 c.c. per avere la sentenza ignorato il trasferimento di sede risultante dalla visura camerale; 4) violazione delle norme su notificazione alle persone giuridiche e sull'obbligo di comunicare il trasferimento, deducendo che la notifica fosse avvenuta in sede estranea e che il trasferimento fosse opponibile all'ente impositore; 5) violazione dell'art. 145 c.p.c. e delle regole sull'onere probatorio, per mancanza di prova della qualità del consegnatario e per mancata identificazione del destinatario. La Corte ha ritenuto i motivi in larga parte inammissibili perché diretti a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, vietata in sede di legittimità; ha inoltre osservato che la doppia conforme precludeva il vizio motivazionale, che la sentenza d'appello non era priva di motivazione e che, comunque, la notifica risultava ricevuta all'indirizzo indicato senza querela di falso sull'avviso di ricevimento. È stata anche richiamata la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondati tutti e cinque i motivi, valorizzando: il divieto di censurare in cassazione la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito; la presenza di una doppia conforme; la sufficienza della motivazione della sentenza d'appello; la validità della notifica dell'atto impositivo all'indirizzo risultante dagli atti; la mancanza di querela di falso sull'avviso di ricevimento; e, in ogni caso, il raggiungimento dello scopo del procedimento notificatorio con sanatoria ex art. 156 c.p.c. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame e la denuncia di motivazione apparente non sono utilizzabili per sovvertire una decisione di merito sorretta da motivazione esistente e non assistita da radicale carenza; inoltre, in presenza di doppia conforme il controllo è ulteriormente ristretto.
In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale non è deducibile se il ricorrente non dimostra la divergenza delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
La censura di omessa pronuncia non può essere usata per ottenere un nuovo esame del fatto o delle prove; occorre individuare una vera omissione sul thema decidendum.
La ricorrente non può in cassazione sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura del materiale probatorio; il tema dell'onere della prova non consente il riesame del merito.
La contestazione sulla conformità e sull'efficacia probatoria di documenti riprodotti o fotocopiati attiene alla valutazione del fatto e non può essere rivalutata in cassazione.
È richiamato quale norma che impone correttezza nei rapporti tra contribuente e fisco e si collega all'obbligo di comunicare il mutamento della sede; la mancata comunicazione non giova al contribuente per invalidare la notifica eseguita secondo gli atti disponibili.
È richiamato tra le norme sulla notificazione degli atti tributari; la Corte non accoglie la tesi della sua violazione perché la questione richiede una rivalutazione di fatto sulla regolarità della notifica.
Per la notifica alle persone giuridiche rileva la regolarità della consegna presso la sede; nel caso concreto la Corte reputa sufficiente la ricezione all'indirizzo e non decisiva la contestazione sulla qualifica del ricevente, anche per mancanza di querela di falso sull'avviso di ricevimento.
Il procedimento notificatorio, avendo comunque raggiunto il suo scopo conoscitivo, risulta sanato anche ove vi fossero irregolarità formali.
La questione dell'opponibilità del trasferimento di sede è trattata come profilo di fatto e non come ragione idonea, nel caso concreto, a infirmare la notifica.
L'opponibilità ai terzi delle iscrizioni nel registro delle imprese è invocata dalla ricorrente, ma la Corte non la reputa sufficiente a superare l'accertamento di fatto sulla notifica effettuata presso l'indirizzo risultante e sul raggiungimento dello scopo.
art. 27 D.M. 1 ottobre 2008
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di indicazioni sulla qualifica del ricevente, ma la censura è ritenuta inammissibile perché richiede una nuova valutazione del fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In conseguenza del rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
È richiamato solo nell'eccezione della resistente sulla tardività dell'impugnazione dell'avviso prodromico; la Corte non lo esamina perché il rigetto del ricorso rende superfluo affrontare la questione pregiudiziale.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; la censura deve colpire un errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti, non la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione è deducibile solo quando la motivazione manchi realmente o sia meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile; una motivazione che richiami e condivida quella di primo grado è sufficiente se rende percepibile la ratio decidendi.
- In presenza di doppia conforme il ricorso per cassazione non può fondarsi sul vizio motivazionale se il ricorrente non indica una divergenza delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La contestazione della regolarità della notificazione e della qualità del consegnatario, quando implica un accertamento fattuale sul luogo di consegna e sulla ricezione dell'atto, non può essere risolta in cassazione mediante una diversa lettura delle risultanze documentali.
- La notificazione non può essere invalidata quando, anche a fronte di eventuali irregolarità formali, abbia comunque raggiunto il suo scopo conoscitivo; in tal caso opera la sanatoria prevista dall'art. 156 c.p.c.
- L'assenza di querela di falso sull'avviso di ricevimento limita la possibilità di contestare in cassazione la veridicità delle attestazioni risultanti dal documento notificatorio.
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