Cassazione Civile, Ordinanza n. 24475/2024 del 12/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere la declaratoria di illegittimità della mancata assunzione da parte della nuova compagnia aerea subentrante, sostenendo che gli Accordi del 14.9.2008 e del 30/31.10.2008 fossero stati applicati erroneamente e che, invece, dovesse trovare applicazione l'art. 2112 c.c. nel passaggio di attività tra la società in amministrazione straordinaria e la nuova società. In subordine chiedeva il risarcimento dei danni, anche sotto il profilo del c.d. danno comunitario. In cassazione deduceva violazione della direttiva 2001/23/CE e dell'art. 117 Cost., oltre a omessa pronuncia, assumendo che la corte d'appello non si fosse pronunciata sul contrasto tra disciplina interna e normativa unionale e non avesse valutato la possibile disapplicazione delle norme interne (art. 47 l. n. 428/1990 e art. 56, comma 3, d.lgs. n. 270/1999, come introdotto nel 2008), nonché la corretta distinzione tra i commi 1 e 2 dell'art. 5 della direttiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia perché la sentenza d'appello aveva esaminato tutte le questioni dedotte, tra cui la non applicazione dell'art. 2112 c.c., il mancato riconoscimento del danno comunitario e la dedotta erronea applicazione dei criteri di scelta delle assunzioni. Ha inoltre osservato che una delle argomentazioni attaccate era comunque priva di decisività, perché non costituiva ratio decidendi. Nel merito, la Corte ha valorizzato la doppia base della decisione di merito: da un lato, l'accertata insussistenza dei presupposti del trasferimento d'azienda o di ramo ai sensi dell'art. 2112 c.c., per difetto di continuità aziendale e di autonomia funzionale del ramo; dall'altro, la compatibilità della disciplina speciale dell'amministrazione straordinaria con la direttiva 2001/23/CE nei limiti della deroga consentita dall'art. 5. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
si applica solo quando ricorrano i presupposti del trasferimento d'azienda o di ramo; nella fattispecie è stata esclusa la continuità aziendale e, quindi, la sussumibilità del caso nella norma
il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se manca una decisione su un capo di domanda o eccezione con contenuto concreto e specifico
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato invocato come parametro di legittimità per la dedotta violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è stato invocato come parametro di legittimità per il dedotto vizio processuale di omessa pronuncia
Direttiva 2001/23/CE
la disciplina unionale consente deroghe nei casi e nei limiti previsti dall'art. 5, in presenza di procedura concorsuale con finalità liquidatoria e controllo pubblico
art. 117 Cost.
è stato richiamato dal ricorrente quale parametro di conformità della normativa interna al diritto dell'Unione
è stata dedotta la possibile disapplicazione per incompatibilità con la normativa unionale
la corte d'appello ha ritenuto che la norma speciale, nel contesto dell'amministrazione straordinaria, non confliggesse con la direttiva per effetto della deroga consentita
art. 56, comma 3-bis, d.lgs. n. 270/1999
la sua lettura è stata ricondotta alla deroga ammessa dall'art. 5, par. 1, della direttiva 2001/23/CE
è stato richiamato quale base dell'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. nel caso concreto
art. 5 direttiva 2001/23/CE
la deroga alla disciplina del mantenimento dei diritti dei lavoratori è ammessa se ricorrono i requisiti previsti dalla norma europea
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
è richiamato per la trattazione camerale del ricorso
ha introdotto la disciplina speciale poi confluita nell'art. 56, comma 3-bis, d.lgs. n. 270/1999
ha convertito il d.l. n. 185/2008, consolidando la disciplina speciale
richiamato nei precedenti giurisprudenziali sulla nozione di ramo d'azienda e autonomia funzionale
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se il giudice omette qualsiasi decisione su una domanda o eccezione avente contenuto concreto e specifico; non ricorre quando la questione sia stata comunque esaminata, anche implicitamente, nella motivazione della sentenza.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c. nel trasferimento di ramo d'azienda, è necessario che il ramo ceduto sia dotato di autonomia funzionale già al momento dello scorporo, con capacità di svolgere la propria funzione produttiva con mezzi propri e senza integrazioni rilevanti da parte del cessionario.
- L'autonomia funzionale del ramo d'azienda deve essere letta in rapporto alla sua preesistenza: il ramo deve già esistere come entità organizzativamente autonoma prima del trasferimento.
- Quando la decisione di merito si fonda su una ratio decidendi autonoma e assorbente, le censure rivolte contro argomentazioni non decisive della motivazione sono inammissibili per difetto di interesse.
- Nelle procedure concorsuali o di amministrazione straordinaria, la deroga alla disciplina del trasferimento d'azienda può operare nei limiti consentiti dalla direttiva 2001/23/CE, se ricorrono i presupposti previsti dall'art. 5.
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