Cassazione Civile, Ordinanza n. 24525/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una dipendente del comparto sanità, con qualifica di dietista già inquadrata nella categoria C, per ottenere il riconoscimento dell'indennità di coordinamento prevista dal CCNL Comparto Sanità e il correlato inquadramento nella categoria D, livello economico Super. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello di Bari, in riforma, l'aveva rigettata ritenendo non provato il presupposto contrattuale dell'effettivo esercizio di funzioni di coordinamento del servizio e del personale addetto al servizio, distinto dalle sole attività di ristorazione e di controllo proprie del profilo professionale di dietista coordinatore. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del CCNL Comparto Sanità 20.9.2001 e degli artt. 1362 e seguenti c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse interpretato erroneamente la norma collettiva; in particolare, assumeva che bastassero il conferimento formale dell'incarico da parte di soggetti legittimati e l'effettivo esercizio delle funzioni di coordinamento, e che tali circostanze risultassero documentalmente provate, ma non adeguatamente valutate dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla distinzione tra le mansioni proprie del profilo di dietista coordinatore e le funzioni di coordinamento del servizio e del personale richieste dall'art. 10 del CCNL per il riconoscimento dell'indennità e del superiore inquadramento. Ha inoltre osservato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Non è stata liquidata alcuna spesa, perché la controparte era rimasta intimata e non aveva svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10 CCNL Comparto Sanità 20.9.2001
La disposizione è stata letta nel senso che il riconoscimento dell'indennità di coordinamento e del correlato superiore inquadramento presuppone l'effettivo esercizio di funzioni di coordinamento riferite al servizio e al personale addetto a quel servizio, non bastando lo svolgimento delle sole mansioni riconducibili al profilo professionale di appartenenza.
artt. 1362 e ss. c.c.
Richiamati come criteri di interpretazione del contratto collettivo, ma la censura è stata ritenuta non idonea a scardinare la lettura già data dai giudici di merito e conforme alla giurisprudenza di legittimità.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte ha rinviato alla motivazione della precedente pronuncia richiamata, ritenendo che il giudice d'appello non si fosse discostato dai principi già enunciati.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Per il riconoscimento dell'indennità di coordinamento prevista dal CCNL del comparto sanità non è sufficiente lo svolgimento di compiti compatibili con il profilo professionale di appartenenza; occorre la prova dell'effettivo esercizio di funzioni di coordinamento del servizio e del personale addetto a quel servizio.
- In sede di legittimità, non è ammissibile una censura formalmente prospettata come violazione di legge che, in realtà, miri a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie o documentali.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se non coglie il nucleo argomentativo decisivo della decisione, è inammissibile.
- La distinzione tra mansioni del profilo professionale e funzioni di coordinamento costituisce il criterio decisivo per accertare l'an debeatur dell'indennità e del correlato avanzamento inquadramentale previsti dalla contrattazione collettiva.
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