Cassazione Civile, Ordinanza n. 24473/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da sanzioni disciplinari irrogate da una società concessionaria autostradale ad alcuni dipendenti per l'astensione dal lavoro nei giorni 8 marzo 2015 e 5 aprile 2015, attuata mediante chiusura di alcune piste e apertura di una sola pista utilizzata dai viaggiatori senza pagamento del pedaggio. La corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo legittima la sanzione perché l'astensione non era stata preceduta da una vera deliberazione collettiva di sciopero né da una proclamazione sindacale con indicazione dell'orario di inizio; perciò il comportamento era qualificabile come mera astensione individuale dal lavoro, non come esercizio del diritto di sciopero. I lavoratori ricorrenti hanno dedotto: violazione degli artt. 3, co. 2, e 40 Cost. per l'erronea affermazione che il diritto di sciopero richieda una proclamazione sindacale; omesso esame di fatti decisivi sulle disposizioni aziendali relative allo sciopero; violazione dell'art. 40 Cost., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 421 c.p.c. per l'errata valutazione dell'onere della prova; violazione dell'art. 7 l. n. 300/1970, dell'art. 2126 c.c., degli artt. 35 e 36 ccnl e dell'art. 1362 c.c. per la qualificazione disciplinare dell'illecito e la proporzionalità della sanzione; e violazione degli artt. 91 e 100 c.p.c. in tema di spese. Nel corso del giudizio di legittimità è stata inoltre prodotta una conciliazione con uno dei ricorrenti, con richiesta di cessazione della materia del contendere limitatamente a lui.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti di uno dei ricorrenti, con compensazione delle spese tra quelle parti. Nei confronti degli altri ricorrenti ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la qualificazione del comportamento come astensione individuale e non come sciopero legittimo: l'art. 40 Cost. tutela uno sciopero che, pur non richiedendo una formale proclamazione, deve comunque essere collettivamente concordato e funzionale alla tutela di un interesse collettivo. Mancando tale deliberazione collettiva preventiva, la condotta poteva essere sanzionata disciplinarmente; di conseguenza sono state confermate anche le statuizioni sulla sanzione e sulle spese dei gradi di merito, con condanna dei ricorrenti soccombenti alle spese del giudizio di legittimità in solido e con gli ulteriori oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per quanto dovuti.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, Cost.
Richiamato come parametro costituzionale invocato dai ricorrenti, ma non accolto: la Corte ribadisce che la disciplina del diritto di sciopero deriva principalmente dall'art. 40 Cost. e dai principi giurisprudenziali consolidati.
art. 40 Cost.
Il diritto di sciopero è diritto individuale del lavoratore, suscettibile di esercizio collettivo; non richiede una formale proclamazione, ma necessita di un'astensione collettivamente concordata e finalizzata alla tutela di un interesse collettivo.
Richiamato nella censura sull'onere della prova; la Corte non ravvisa errori della sentenza impugnata nella valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio.
Richiamato in relazione ai poteri del giudice del lavoro; la Corte non lo ritiene violato nel percorso decisorio della corte d'appello.
Richiamato per contestare la legittimità della sanzione disciplinare; la censura è respinta perché la condotta è ritenuta disciplinarmente sanzionabile una volta esclusa la natura di sciopero.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla qualificazione del comportamento e alle conseguenze sul rapporto di lavoro; la doglianza è assorbita/rigettata perché la Corte conferma l'illegittima assenza dal servizio.
artt. 35 e 36 ccnl
Richiamati per la classificazione dell'illecito disciplinare e la proporzionalità della sanzione; la Corte reputa la valutazione del giudice di merito coerente con le previsioni contrattuali.
Richiamato per l'interpretazione del codice disciplinare; la Corte non accoglie la censura interpretativa.
La censura sulle spese è dichiarata assorbita dal rigetto delle censure principali; le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo dovuto dai ricorrenti soccombenti.
Massime di principio
- Lo sciopero, ai sensi dell'art. 40 Cost., è un diritto individuale esercitabile in forma collettiva: non è necessaria una proclamazione sindacale formale, ma è indispensabile che l'astensione sia collettivamente concordata e riconducibile alla tutela di un interesse collettivo.
- Quando l'astensione dal lavoro è lasciata alla decisione dei singoli, senza previa deliberazione collettiva e senza predeterminazione delle modalità essenziali dell'azione, non si configura sciopero legittimo ma una mera assenza dal lavoro suscettibile di disciplina datoriale.
- Nel giudizio di legittimità, la qualificazione del comportamento dei lavoratori come sciopero o come semplice astensione individuale è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di violazione di legge o di motivazione nei termini dedotti; se la corte di merito applica correttamente il principio della necessaria dimensione collettiva, il ricorso va respinto.
- L'erronea qualificazione dell'astensione come illecito disciplinare non può essere accolta quando sia stata esclusa, in base ai fatti accertati, la sussistenza dei presupposti dello sciopero e quindi sia confermata la legittimità della sanzione in base al codice disciplinare e alla contrattazione collettiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 12 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24471/2024 del 12/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24475/2024 del 12/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24478/2024 del 12/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24498/2024 del 12/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24520/2024 del 12/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24525/2024 del 12/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →