Cassazione Civile, Ordinanza n. 24520/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di lavoro in cui il dipendente aveva ottenuto in primo e in secondo grado, sia la riassegnazione alle mansioni corrispondenti al profilo professionale A1 cat. Quadri, sia il risarcimento del danno professionale per demansionamento e del danno non patrimoniale, quest'ultimo ridotto dalla Corte d'appello rispetto al primo grado dopo CTU medica. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: secondo la ricorrente, sarebbe stato trascurato il rifiuto del lavoratore di svolgere le mansioni e funzioni proprie del ruolo assegnatogli, circostanza che escluderebbe la responsabilità datoriale per dequalificazione perché il pregiudizio deriverebbe dalla volontà del lavoratore ovvero dalla complicità della superiore gerarchica. Il controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza d'appello confermava integralmente, quanto all'accertato demansionamento, le statuizioni di primo grado, integrando quindi una ipotesi di doppia conforme ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. (ora art. 360, comma 4, c.p.c.). In tale situazione è preclusa la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi. Ha inoltre ribadito che la valutazione e selezione delle prove compete al giudice di merito e che il giudizio di cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito volto a prospettare una ricostruzione fattuale alternativa. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, distratte in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo non è proponibile quando ricorre la doppia conforme nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
(ora 360, comma 4, c.p.c.)
La conferma in appello della decisione di primo grado sulle stesse ragioni e sui medesimi fatti integra doppia conforme, preclusiva del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
È richiamata solo per dare atto della fissazione del ricorso in camera di consiglio.
Si precisa che non risulta depositata proposta di definizione accelerata del procedimento.
art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulla base delle stesse rationes e dei medesimi fatti, si realizza una doppia conforme che preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o prospettare una ricostruzione fattuale alternativa a quella accolta dal giudice di merito.
- La scelta e la valutazione delle prove, nonché l'individuazione delle fonti del convincimento, appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la censura mira solo a un riesame del merito.
- L'eventuale aggiunta di argomenti ulteriori in appello non esclude la doppia conforme, se le due decisioni restano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo rispetto ai fatti principali della causa.
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