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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24471/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro a termine con una società postale, successivamente dichiarato a tempo indeterminato per nullità del termine. In forza della sentenza che costituiva titolo esecutivo, la lavoratrice intimava precetto per il pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla scadenza del termine fino alla riassunzione. La società proponeva opposizione all'esecuzione sostenendo che il titolo dovesse essere interpretato nel senso di includere la deduzione dell'aliunde perceptum e che tale fatto estintivo o modificativo dovesse essere rilevante già dalla pubblicazione della sentenza di merito che costituiva titolo, non solo dal suo passaggio in giudicato. La società denunciava in cassazione violazione degli artt. 1223 c.c. e 615 c.p.c. per l'interpretazione del titolo esecutivo e, con il secondo motivo, violazione degli artt. 438 e 431 c.p.c. in relazione all'art. 1223 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto deducibile l'aliunde perceptum solo dopo il giudicato e non dalla pubblicazione della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché nell'opposizione all'esecuzione su titolo giudiziale non è consentita un'integrazione extratestuale del titolo quando il comando è univoco e gli ulteriori elementi erano deducibili nel giudizio di cognizione; nel caso concreto, dalla motivazione della sentenza che costituiva titolo risultava che nulla era stato eccepito dalla società sul punto dell'aliunde perceptum e che non vi era stata censura specifica in cassazione contro la sentenza del 2012 su tale omissione, con conseguente formazione del giudicato sulla questione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, confermando che la deduzione dell'aliunde perceptum quale fatto modificativo o estintivo del rapporto poteva essere fatta valere in sede esecutiva solo dal momento in cui si fosse formato il giudicato, non dalla mera pubblicazione della sentenza. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente all'impianto decisorio della sentenza impugnata, che verteva invece sull'interpretazione del titolo e sul giudicato

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per l'opposizione all'esecuzione; la Corte ribadisce che nel giudizio esecutivo non è consentita l'integrazione extratestuale del titolo giudiziale univoco

  • art. 438 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 431 c.p.c. per sostenere la rilevanza anticipata dell'aliunde perceptum; censura ritenuta infondata

  • art. 431 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte conferma invece che l'aliunde perceptum rileva solo dal giudicato del titolo

  • art. 2909 c.c.

    indicato dalla Corte come la norma che avrebbe dovuto essere specificamente evocata in relazione alla formazione del giudicato sulla questione dell'aliunde perceptum

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nell'opposizione all'esecuzione proposta contro un titolo giudiziale non è ammessa un'integrazione del titolo, neppure per via interpretativa extratestuale, quando il comando sia chiaro e gli elementi ulteriori fossero già deducibili nel giudizio di cognizione.
  • Se su una questione rilevante per la quantificazione del credito, come l'aliunde perceptum, la parte non abbia formulato specifiche censure nel giudizio di merito e nel successivo giudizio di legittimità contro il titolo, sulla questione si forma giudicato e essa non può essere riaperta in sede esecutiva se non come fatto modificativo o estintivo sopravvenuto nei limiti del titolo ormai definitivo.
  • La deduzione dell'aliunde perceptum nel contesto di crediti da lavoro può operare in executivis solo nei limiti compatibili con il giudicato formatosi sul titolo e, in difetto di riserva o contestazione tempestiva nel giudizio di cognizione, non consente di ridurre il credito esecutivamente azionato prima del consolidamento del giudicato.
  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica e coerente con la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata; non è sufficiente prospettare una diversa opzione ermeneutica del titolo o invocare norme non pertinenti rispetto al fondamento decisorio.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveLicenziamentoInadempimento
RamiProcesso civileLavoroObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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