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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24478/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Alcuni dipendenti di una azienda sanitaria locale, addetti al Centro Trasfusionale di un presidio ospedaliero, avevano ottenuto decreti ingiuntivi per il pagamento di compensi asseritamente dovuti per prestazioni svolte in regime di libera professione intra moenia. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'opposizione della ASL, ritenendo non provati i presupposti per l'erogazione del compenso, in particolare che le attività fossero state effettivamente svolte fuori dal normale orario di servizio, dopo l'esaurimento del debito orario, e che si trattasse di ore ulteriori non già remunerate o remunerabili tramite straordinario o altri istituti contrattuali. Con il ricorso per cassazione i lavoratori denunciavano violazione e falsa applicazione di regolamenti aziendali, di una delibera aziendale, del CCNL Comparto Sanità e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse travisato la disciplina applicabile, subordinando la pretesa a requisiti non previsti e compiendo un accertamento illogico, mentre i requisiti previsti sarebbero stati invece presenti in fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che la censura di violazione di legge era svolta con riferimento a delibere e regolamenti aziendali non trascritti né allegati al ricorso, quindi non conoscibili direttamente dalla Corte; dall'altro, che le doglianze miravano in realtà a contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dalla Corte d'appello, sollecitando una nuova valutazione di merito, estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    è richiamato dai ricorrenti per sostenere la violazione delle regole sull'onere della prova; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 55, commi 1 e 2, CCNL Comparto Sanità 8 giugno 2000

    invocato dai ricorrenti insieme alla disciplina aziendale per fondare il diritto al compenso; la Corte osserva che la doglianza è inammissibile poiché fondata su atti non trascritti né allegati.

  • Regolamento aziendale ASL Salerno delibera n. 199/2004, lettera A, commi 3 e 8 e lettera B, commi 2, 4 e 10

    invocato come fonte della disciplina del compenso; la Corte non ne esamina il contenuto nel merito, ritenendo inammissibile la censura per mancata trascrizione/allegazione.

  • Regolamento aziendale ASL Salerno delibera n. 1863/2002, art. 2, lettera A.2.1

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa creditoria; la Corte nega l'esame diretto in mancanza di trascrizione/allegazione nel ricorso.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    richiamata come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura di violazione di legge non può essere utilmente fondata su regolamenti, delibere o altri atti non trascritti nel ricorso e non allegati, quando la Corte non possa accedervi direttamente.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur formalmente prospettato come violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
  • L'onere di allegazione e specifica riproduzione degli atti rilevanti nel ricorso è funzionale a consentire il controllo di legittimità e, se non assolto, impedisce l'esame della doglianza.
  • La contestazione della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito non può essere introdotta sotto la veste della violazione di norme contrattuali o regolamentari, se ciò comporta soltanto una diversa lettura delle prove.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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