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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24498/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente provinciale, inquadrato come vigile venatorio, aveva chiesto le differenze retributive per il periodo gennaio 2001-dicembre 2009 a titolo di indennità di turnazione, reperibilità, responsabilità e lavoro straordinario. La Corte d'appello aveva riconosciuto solo l'indennità di reperibilità, escludendo le altre voci perché, quanto allo straordinario, nel ricorso introduttivo e nei conteggi non risultava determinato un importo specifico per tale titolo e, in ogni caso, mancava la prova della preventiva autorizzazione del dirigente o della sanatoria; quanto alla turnazione, mancava la prova dei presupposti di fatto richiesti dalla disciplina contrattuale, non risultando l'attestazione dirigenziale né l'inserimento in turni con servizio di durata oraria superiore a dieci ore. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione meramente apparente ex art. 132 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 22 CCNL comparto Regioni ed Enti locali 14.9.2000 per erronea interpretazione della nozione di turno; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per omesso esame della documentazione prodotta e errore di percezione della prova; 4) violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU per asserita lesione del giusto processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sull'interpretazione del CCNL non colpisse la ratio decidendi, fondata sulla mancanza di prova del presupposto contrattuale dell'indennità di turnazione, cioè l'inserimento in turni giornalieri relativi a un servizio di estensione oraria superiore a dieci ore. Ha inoltre rilevato che gli altri motivi erano privi di specificità, perché il ricorrente non spiegava la decisività dei documenti asseritamente trascurati; ha escluso, alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite, che la dedotta "errata percezione della prova" potesse essere trattata come vizio denunciabile se non nei limiti dell'errore revocatorio o dell'omesso esame di un fatto decisivo, neppure adeguatamente dedotto. Quanto al primo motivo, ha ribadito che la motivazione apparente o mancante rilevante ex art. 132 c.p.c. sussiste solo in casi estremi di totale assenza di argomentazione o di argomentazione incomprensibile, non quando si contesti la sufficienza della motivazione o il mancato apprezzamento delle prove; nella specie la sentenza impugnata, anche per relationem rispetto a quella di primo grado, esponeva chiaramente le ragioni del rigetto.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione solo apparente si configura soltanto in caso di mancanza assoluta di motivazione, motivazione meramente apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non basta denunciare l'insufficienza della motivazione o la mancata valutazione delle prove.

  • art. 22 CCNL comparto Regioni ed Enti Locali 14.9.2000

    La Corte richiama la disciplina contrattuale per affermare che il diritto all'indennità di turnazione richiede la prova dell'inserimento del lavoratore in turni giornalieri con servizio avente estensione oraria superiore a dieci ore.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente invoca la violazione dell'onere della prova per il mancato apprezzamento della documentazione prodotta, ma la censura è ritenuta priva di specificità e non idonea a scalfire la ratio decidendi.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta omessa considerazione della documentazione viene ricondotta impropriamente a un errore di percezione della prova, che non integra di per sé il vizio denunciato in cassazione se non nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    L'errore di percezione della prova non è deducibile come tale; al più può rilevare come omesso esame di un fatto decisivo, che però nella specie non risulta adeguatamente allegato.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della denunciata lesione del giusto processo, senza che la censura sia stata accolta.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della denunciata lesione del diritto di difesa e del giusto processo, senza che la censura sia stata accolta.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della denunciata lesione del giusto processo, senza che la censura sia stata accolta.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente quale parametro del giusto processo, senza che sia stato ravvisato alcun contrasto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. è ammissibile solo quando la sentenza sia priva, in modo assoluto o solo formalmente, di una vera giustificazione del decisum; non è sufficiente dedurre che il giudice abbia valutato male o poco le prove.
  • Il motivo che contesta l'interpretazione di una clausola contrattuale è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione di merito.
  • Chi agisce per ottenere emolumenti retributivi collegati a specifici presupposti contrattuali deve allegare e provare il verificarsi di quei presupposti, non essendo sufficiente la mera produzione di documenti se non se ne dimostra la decisività.
  • L'asserita erronea percezione della prova non costituisce di per sé vizio autonomamente deducibile in cassazione, dovendo essere ricondotta, se del caso, ai limitati rimedi dell'errore revocatorio o dell'omesso esame di un fatto decisivo, da dedurre in modo specifico.
  • La motivazione per relationem è valida quando consente di individuare con chiarezza le ragioni della decisione, non potendo essere censurata come nulla solo perché il giudice d'appello ha richiamato la pronuncia di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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