Cassazione Civile, Ordinanza n. 31662/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR Campania che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla società contribuente in una controversia su riprese fiscali per l'anno d'imposta 2014, relative a IVA, IRES e IRAP, fondate sull'assunto del coinvolgimento della contribuente in una frode IVA tramite una società ritenuta interposta. Con il primo motivo, dedotto ex art. 360 n. 3 c.p.c., l'Agenzia ha denunciato la violazione degli artt. 17, 19, primo comma, e 54 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo, da un lato, che la CTR avesse erroneamente ritenuto non provata dall'Ufficio la conoscibilità da parte della contribuente del carattere interposto della società controparte e, dall'altro, che fosse stata ingiustamente affermata la buona fede della contribuente nonostante questa avesse compiuto solo verifiche ritenute dall'Ufficio insufficienti. Con il secondo motivo, dedotto ex art. 360 n. 4 c.p.c., l'Agenzia ha lamentato violazione degli artt. 111 Cost., 1, 2 e 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 e 274 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., assumendo la sostanziale apparenza della motivazione e un vizio di valutazione documentale. La società controricorrente ha resistito chiedendo anche la distrazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse correttamente applicato i principi in tema di operazioni IVA soggettivamente inesistenti e di prova della buona fede del contribuente, valorizzando comportamenti concreti e non meramente formali idonei a dimostrare la massima diligenza nell'accertare l'affidabilità del fornitore. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata indicava plurimi elementi posti a base del convincimento e rendeva controllabile il percorso argomentativo. La Corte ha condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite e ha disposto la distrazione delle stesse in favore del difensore della parte contribuente.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento
richiamato nel motivo di ricorso in tema di operazioni IVA
art. 19, primo comma, d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel motivo di ricorso in tema di detrazione IVA
richiamato nel motivo di ricorso in tema di recupero d'imposta
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente
artt. 1, 2 e 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamati in relazione ai requisiti della motivazione nel processo tributario
richiamato quale norma sulla nullità della sentenza per difetto di motivazione
richiamato in tema di contenuto della motivazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ne esclude l'applicazione per la soccombenza di un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- In tema di operazioni IVA soggettivamente inesistenti, spetta al contribuente vincere la presunzione di consapevolezza del coinvolgimento nella frode allegando e dimostrando elementi concreti idonei a provare di aver adottato la massima diligenza nella verifica dell'esistenza e dell'affidabilità del fornitore o cliente, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rapportati al caso concreto.
- La prova della buona fede del contribuente non può essere esclusa per il solo fatto che gli accertamenti compiuti siano formali: il giudice di merito può valorizzare un insieme di comportamenti concreti complessivamente apprezzabili, e tale valutazione, se sorretta da motivazione adeguata, non è sindacabile in cassazione.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consente di ricostruire il ragionamento decisorio perché priva dell'indicazione degli elementi fondanti o perché li espone in modo meramente assertivo e non controllabile; se invece il giudice indica plurimi elementi e il percorso logico è comprensibile, il motivo è infondato.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione di merito del giudice di appello un diverso apprezzamento del materiale probatorio, ove la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione intelligibile e coerente.
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