Cassazione Civile, Ordinanza n. 02782/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento notificata nel 2011 per euro 96.192,08, riferita a debiti tributari già definitivamente accertati per gli anni d'imposta 1997 e 1998 anche in relazione a una società da lui partecipata. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello ritenendo la cartella carente di motivazione, perché dall'atto non emergevano i criteri di calcolo dell'importo richiesto e l'Ufficio non aveva fornito spiegazioni neppure a fronte di un'ordinanza istruttoria. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 7 L. 212/2000, 25 d.P.R. 602/1973 e 68 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la cartella era correttamente motivata perché la quantificazione discendeva dall'applicazione dei criteri legali propri della riscossione frazionata dei tributi in pendenza di processo; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 2 d.lgs. 546/1992, 112 e 277 c.p.c., affermando che il giudice tributario avrebbe dovuto determinare l'imposta effettivamente dovuta e non limitarsi a rilevare la caducazione dell'atto. Tuttavia il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di prova della notifica: la ricorrente aveva notificato il ricorso per posta ma non aveva prodotto l'avviso di ricevimento, e il successivo tentativo di ottenere il duplicato era risultato infruttuoso per decorso del termine di conservazione dell'atto postale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha rilevato che, essendo il ricorso notificato a mezzo posta, mancava in atti l'avviso di ricevimento attestante la sua avvenuta consegna al destinatario; la successiva istanza di duplicato non ha consentito di superare la carenza documentale. In assenza di attività difensiva dell'intimato, la Corte ha escluso la regolazione delle spese e ha precisato che non si applica il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla ricorrente come parametro della motivazione della cartella di pagamento.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato dalla ricorrente in tema di cartella e riscossione.
art. 68 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità della riscossione frazionata dei tributi in pendenza di giudizio.
art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'estensione della cognizione del giudice tributario al merito dell'imposta dovuta.
richiamato dalla ricorrente come norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, asseritamente violata dalla sentenza d'appello.
richiamato dalla ricorrente nel medesimo motivo sulla portata del potere decisorio del giudice.
art. 20, comma terzo, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
richiamato per spiegare l'impossibilità di reperire il duplicato dell'avviso di ricevimento per decorso del termine di conservazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ritenuto non applicabile, poiché l'amministrazione pubblica soccombente era ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta l'inammissibilità del ricorso, perché manca la prova del perfezionamento della notifica al destinatario.
- La carenza dell'avviso di ricevimento non può essere sanata dalla sola allegazione di un'istanza di duplicato rimasta senza esito, se non risulta comunque agli atti la prova della notifica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio preliminare di notificazione o documentazione, la Corte non esamina i motivi di merito o di diritto sostanziale dedotti dalla parte ricorrente.
- L'articolazione di doglianze sulla motivazione della cartella e sui poteri del giudice tributario resta irrilevante se il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
- Per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per il soccombente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02653/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02654/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02655/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02657/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02658/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02659/2023 del 30/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →