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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02782/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento notificata nel 2011 per euro 96.192,08, riferita a debiti tributari già definitivamente accertati per gli anni d'imposta 1997 e 1998 anche in relazione a una società da lui partecipata. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello ritenendo la cartella carente di motivazione, perché dall'atto non emergevano i criteri di calcolo dell'importo richiesto e l'Ufficio non aveva fornito spiegazioni neppure a fronte di un'ordinanza istruttoria. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 7 L. 212/2000, 25 d.P.R. 602/1973 e 68 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la cartella era correttamente motivata perché la quantificazione discendeva dall'applicazione dei criteri legali propri della riscossione frazionata dei tributi in pendenza di processo; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 2 d.lgs. 546/1992, 112 e 277 c.p.c., affermando che il giudice tributario avrebbe dovuto determinare l'imposta effettivamente dovuta e non limitarsi a rilevare la caducazione dell'atto. Tuttavia il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di prova della notifica: la ricorrente aveva notificato il ricorso per posta ma non aveva prodotto l'avviso di ricevimento, e il successivo tentativo di ottenere il duplicato era risultato infruttuoso per decorso del termine di conservazione dell'atto postale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha rilevato che, essendo il ricorso notificato a mezzo posta, mancava in atti l'avviso di ricevimento attestante la sua avvenuta consegna al destinatario; la successiva istanza di duplicato non ha consentito di superare la carenza documentale. In assenza di attività difensiva dell'intimato, la Corte ha escluso la regolazione delle spese e ha precisato che non si applica il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta l'inammissibilità del ricorso, perché manca la prova del perfezionamento della notifica al destinatario.
  • La carenza dell'avviso di ricevimento non può essere sanata dalla sola allegazione di un'istanza di duplicato rimasta senza esito, se non risulta comunque agli atti la prova della notifica.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio preliminare di notificazione o documentazione, la Corte non esamina i motivi di merito o di diritto sostanziale dedotti dalla parte ricorrente.
  • L'articolazione di doglianze sulla motivazione della cartella e sui poteri del giudice tributario resta irrilevante se il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
  • Per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per il soccombente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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