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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09177/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ex liquidatore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2006, notificato dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. L'Ufficio aveva contestato alla società estinta l'emersione di maggiori utili occultati e la loro distribuzione ai soci, valorizzando movimentazioni bancarie dei soci e dei familiari nell'ambito di una compagine familiare. Il contribuente, che aveva agito come ex liquidatore della società, aveva impugnato l'atto e poi ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: (i) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e sulla motivazione dell'atto, sostenendo che, essendo la società già estinta, il PVC notificato successivamente e l'accertamento emesso senza previo contraddittorio fossero inefficaci/invalidi nei confronti dell'ex liquidatore; (ii) violazione dell'art. 2495 c.c., assumendo che egli non fosse socio della società ma soltanto amministratore e poi liquidatore, quindi non legittimato a ricevere e a subire gli effetti dell'atto come rappresentante della società estinta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio che, al momento della notifica dell'atto impositivo e dell'introduzione del giudizio di primo grado, la società era già stata cancellata dal registro delle imprese ed era quindi estinta. Da ciò ha desunto il difetto originario di capacità processuale della società e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, non essendo costui socio né soggetto legittimato ad agire in altra veste. Ne è conseguito che il processo era improponibile sin dall'origine e che la sentenza impugnata doveva essere cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. La Corte ha altresì precisato che non trovava applicazione retroattiva la disciplina dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 e che l'accertamento riguardava la posizione debitoria della società estinta, non eventuali responsabilità personali dell'ex liquidatore ex art. 36 d.P.R. 602/1973. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per il consolidarsi in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale rilevante.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l'estinzione dell'ente e fa venire meno la legittimazione processuale dell'ex legale rappresentante; se l'atto impositivo è notificato dopo l'estinzione, difetta la capacità processuale della società e la rappresentanza dell'ex liquidatore.

  • art. 382 c.p.c.

    In presenza di un vizio originario e insanabile del processo, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, poiché non vi è possibilità di prosecuzione dell'azione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge nelle censure di ricorso.

  • art. 12 comma 7 l. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente per lamentare la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale prima dell'accertamento.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione/legittimità dell'atto amministrativo tributario.

  • art. 370 comma 1 c.p.c.

    Richiamato dalla resistente solo per la costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014

    La Corte esclude l'applicazione retroattiva della norma nel caso di specie.

  • art. 36 d.P.R. n. 602/1973

    La Corte precisa che la controversia non riguarda eventuali profili di responsabilità personale dell'ex liquidatore ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese, se intervenuta prima della notifica dell'avviso di accertamento e prima della proposizione del giudizio, determina l'estinzione del soggetto e il venir meno della sua capacità processuale.
  • Se l'atto tributario è notificato a una società già estinta, e il ricorso è introdotto dall'ex liquidatore in tale qualità, il processo è originariamente improponibile per difetto di legittimazione e di rappresentanza, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
  • Il vizio derivante dall'inesistenza/estinzione del soggetto processuale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, senza che residuino valutazioni sulla fondatezza nel merito dell'accertamento.
  • La disciplina sopravvenuta che prevede effetti ulteriori o diversi della cancellazione della società non si applica retroattivamente, salvo espresso disposto normativo.
  • L'eventuale responsabilità personale dell'ex liquidatore è questione distinta dalla validità dell'accertamento emesso nei confronti della società estinta e deve essere oggetto di specifica contestazione e titolo autonomo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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