Cassazione Civile, Ordinanza n. 09177/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ex liquidatore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2006, notificato dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. L'Ufficio aveva contestato alla società estinta l'emersione di maggiori utili occultati e la loro distribuzione ai soci, valorizzando movimentazioni bancarie dei soci e dei familiari nell'ambito di una compagine familiare. Il contribuente, che aveva agito come ex liquidatore della società, aveva impugnato l'atto e poi ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: (i) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e sulla motivazione dell'atto, sostenendo che, essendo la società già estinta, il PVC notificato successivamente e l'accertamento emesso senza previo contraddittorio fossero inefficaci/invalidi nei confronti dell'ex liquidatore; (ii) violazione dell'art. 2495 c.c., assumendo che egli non fosse socio della società ma soltanto amministratore e poi liquidatore, quindi non legittimato a ricevere e a subire gli effetti dell'atto come rappresentante della società estinta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio che, al momento della notifica dell'atto impositivo e dell'introduzione del giudizio di primo grado, la società era già stata cancellata dal registro delle imprese ed era quindi estinta. Da ciò ha desunto il difetto originario di capacità processuale della società e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, non essendo costui socio né soggetto legittimato ad agire in altra veste. Ne è conseguito che il processo era improponibile sin dall'origine e che la sentenza impugnata doveva essere cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. La Corte ha altresì precisato che non trovava applicazione retroattiva la disciplina dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 e che l'accertamento riguardava la posizione debitoria della società estinta, non eventuali responsabilità personali dell'ex liquidatore ex art. 36 d.P.R. 602/1973. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per il consolidarsi in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale rilevante.
Norme richiamate
La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l'estinzione dell'ente e fa venire meno la legittimazione processuale dell'ex legale rappresentante; se l'atto impositivo è notificato dopo l'estinzione, difetta la capacità processuale della società e la rappresentanza dell'ex liquidatore.
In presenza di un vizio originario e insanabile del processo, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, poiché non vi è possibilità di prosecuzione dell'azione.
È il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge nelle censure di ricorso.
Richiamato dal ricorrente per lamentare la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale prima dell'accertamento.
Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione/legittimità dell'atto amministrativo tributario.
Richiamato dalla resistente solo per la costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
La Corte esclude l'applicazione retroattiva della norma nel caso di specie.
La Corte precisa che la controversia non riguarda eventuali profili di responsabilità personale dell'ex liquidatore ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese, se intervenuta prima della notifica dell'avviso di accertamento e prima della proposizione del giudizio, determina l'estinzione del soggetto e il venir meno della sua capacità processuale.
- Se l'atto tributario è notificato a una società già estinta, e il ricorso è introdotto dall'ex liquidatore in tale qualità, il processo è originariamente improponibile per difetto di legittimazione e di rappresentanza, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
- Il vizio derivante dall'inesistenza/estinzione del soggetto processuale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, senza che residuino valutazioni sulla fondatezza nel merito dell'accertamento.
- La disciplina sopravvenuta che prevede effetti ulteriori o diversi della cancellazione della società non si applica retroattivamente, salvo espresso disposto normativo.
- L'eventuale responsabilità personale dell'ex liquidatore è questione distinta dalla validità dell'accertamento emesso nei confronti della società estinta e deve essere oggetto di specifica contestazione e titolo autonomo.
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