Cassazione Civile, Ordinanza n. 20624/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato, mediante ricorso fondato sull'estratto di ruolo, una cartella di pagamento deducendone la nullità della notifica. I giudici di merito avevano respinto sia il ricorso di primo grado sia l'appello, ritenendo regolare la notificazione presso il domicilio fiscale. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme in tema di notifica della cartella e dell'estratto di ruolo, richiamando gli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973, 140, 148, 149 c.p.c., 48 disp. att. c.p.c., 58 e 60 d.P.R. n. 600/1973 e la l. n. 890/1982. Nel corso del giudizio la Corte ha rilevato che il ricorso era stato proposto avverso una decisione di merito relativa all'impugnazione della cartella conosciuta tramite estratto di ruolo, ma che dagli atti non risultava la prova di uno specifico interesse ad agire nei termini richiesti dalla disciplina sopravvenuta dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. Il ricorrente ha anche sostenuto la formazione di un giudicato interno sull'ammissibilità dell'impugnazione, assunto però qualificato dalla Corte come solo implicito e quindi non ostativo alla rilevazione officiosa della carenza di interesse.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso nonostante l'erronea indicazione del numero della sentenza impugnata, perché l'atto consentiva comunque di individuare senza equivoci la decisione gravata. Ha poi applicato i principi delle Sezioni Unite sull'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, norma sopravvenuta applicabile ai processi pendenti, secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile e il ruolo/cartella invalidamente notificata sono impugnabili solo se il debitore dimostri uno specifico pregiudizio nelle ipotesi tipizzate dalla legge. Poiché nel caso concreto tale specifico interesse ad agire non risultava provato né allegato, la Corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito sul ricorso originario, lo ha dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse ad agire. Ha inoltre escluso che si fosse formato un giudicato interno impeditivo, trattandosi al più di un giudicato implicito non idoneo a precludere la rilevabilità officiosa della questione. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con applicazione anche della disciplina sulla responsabilità aggravata ex art. 380-bis c.p.c. e art. 96 c.p.c., secondo il richiamo alla giurisprudenza sul procedimento accelerato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è stato il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge
l'erronea indicazione della sentenza impugnata non determina inammissibilità se la decisione è comunque identificabile senza equivoci
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"; "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio"
norma sopravvenuta applicabile ai processi pendenti; configura in modo tipizzato l'interesse ad agire per l'impugnazione della cartella o del ruolo in caso di notifica invalida
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021
ha inserito il comma 4-bis nell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, incidendo sull'interesse ad agire nei giudizi pendenti
legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021
ha modificato il comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 a decorrere dall'8 agosto 2024
art. 26, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato dal ricorrente in tema di notifica della cartella
richiamati dal ricorrente in tema di notificazioni
richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni
artt. 58 e 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamati dal ricorrente in combinazione con la disciplina della notifica
richiamata quale disciplina coerente delle notificazioni
ha consentito il richiamo ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite
l'interesse ad agire è condizione dell'azione e deve sussistere fino alla decisione
procedimento accelerato; la decisione conforme alla proposta consente l'applicazione della disciplina sulla valutazione di manifesta infondatezza/inammissibilità
richiamato per la condanna per responsabilità aggravata in caso di abuso del processo
richiamato per la condanna in presenza di abuso del processo
art. 6 CEDU
evocato nel giudizio di legittimità costituzionale, ma le questioni sono state ritenute infondate/inammissibili nei precedenti richiamati
art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU
evocato nel giudizio di legittimità costituzionale, ma le questioni sono state ritenute infondate/inammissibili nei precedenti richiamati
art. 3 Cost.
richiamato nei precedenti di costituzionalità sulle questioni poi ritenute manifestamente infondate o inammissibili
art. 24 Cost.
richiamato nei precedenti di costituzionalità
art. 101 Cost.
richiamato nei precedenti di costituzionalità
art. 104 Cost.
richiamato nei precedenti di costituzionalità
art. 113 Cost.
richiamato nei precedenti di costituzionalità
art. 117 Cost.
richiamato nei precedenti di costituzionalità
Massime di principio
- L'erronea indicazione del numero della sentenza impugnata non comporta inammissibilità del ricorso per cassazione se, dal contenuto complessivo dell'atto, la decisione gravata è comunque identificabile senza incertezze dalla controparte e dalla Corte.
- In tema di estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 esclude l'autonoma impugnabilità dell'estratto e consente l'impugnazione del ruolo o della cartella invalidamente notificata solo quando il debitore dimostri uno specifico pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla norma.
- La disciplina sull'impugnazione dell'estratto di ruolo incide sull'interesse ad agire, che è una condizione dell'azione di natura dinamica e deve sussistere fino al momento della decisione, potendo essere valutato anche in relazione a norme sopravvenute nei processi pendenti.
- Il giudicato interno rilevante come preclusione deve essere espresso; non basta un giudicato implicito su questioni preliminari come l'interesse ad agire, quando il giudice non si sia pronunciato in modo esplicito sulla relativa questione.
- Quando manca la dimostrazione dello specifico interesse ad agire richiesto dalla legge per impugnare la cartella o il ruolo, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile, anche se il processo sia stato instaurato prima della sopravvenienza normativa.
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