Sentenza del 24/06/2015 n. 13049 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato la comunicazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva revocato la sospensione amministrativa di una cartella esattoriale relativa al contributo per il Servizio sanitario nazionale dell’anno 1997 e aveva negato il riconoscimento della dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell’art. 8 della legge n. 289 del 2002. L’Agenzia sosteneva che la cartella non era mai stata impugnata e, quindi, era divenuta definitiva; inoltre, il condono ex art. 8 non impediva la liquidazione automatizzata effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso nel merito dichiarando inammissibile l’originario ricorso della contribuente. Ha stabilito che la cartella, non essendo stata tempestivamente impugnata, si era definitivamente consolidata e non poteva essere contestata indirettamente impugnando la successiva comunicazione di revoca della sospensione e diniego del condono. Ha inoltre chiarito che il condono previsto dall’art. 8 della legge n. 289 del 2002 impedisce l’attività di accertamento, ma non la liquidazione automatizzata e il controllo formale ex art. 36-bis. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. h)
Individua tra gli atti impugnabili anche il diniego di definizione agevolata o di condono; tuttavia, l’impugnazione di tale atto non consente di rimettere in discussione una cartella ormai definitiva.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1
Prevede il termine per impugnare gli atti tributari. La mancata impugnazione della cartella entro il termine previsto determina la sua definitività e la stabilizzazione del debito.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Disciplina la liquidazione automatizzata delle imposte sulla base dei dati dichiarati. Tale attività è distinta dall’accertamento e può essere esercitata anche in presenza del condono previsto dall’art. 8 della legge n. 289 del 2002.
Disciplina la dichiarazione integrativa degli imponibili per gli anni pregressi. Il suo perfezionamento richiede la presentazione della dichiarazione integrativa nei termini; il condono limita i poteri di accertamento, ma non elimina gli effetti della liquidazione automatizzata ex art. 36-bis.
Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 9
È richiamato per distinguere il condono tombale dall’integrazione degli imponibili ex art. 8: solo per il condono tombale la legge contiene un’espressa previsione di salvezza dell’attività liquidatoria, ritenuta comunque non necessaria nel regime dell’art. 8.
È stato invocato dall’Agenzia per denunciare l’omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sull’eccezione preliminare di inammissibilità fondata sulla mancata impugnazione della cartella.
Richiamata dalla Commissione tributaria regionale in relazione al comportamento corretto del contribuente, ma non ritenuta idonea dalla Corte di cassazione a superare la definitività della cartella.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento non impugnata tempestivamente diventa definitiva; gli atti successivi, come la revoca di una sospensione amministrativa o il diniego di un condono, non possono normalmente essere utilizzati per contestare indirettamente la cartella.
- La sospensione amministrativa della riscossione non equivale all’annullamento della cartella e non proroga automaticamente il termine per impugnarla.
- Il condono o la dichiarazione integrativa devono essere interpretati secondo il loro specifico regime: la definizione può impedire nuovi accertamenti, ma non necessariamente la liquidazione automatizzata o il controllo formale dei dati dichiarati.
- Per contestare una pretesa risultante da un controllo automatizzato ex art. 36-bis, il contribuente deve impugnare direttamente la cartella o il primo atto autonomamente lesivo entro i termini di legge.
- La presentazione di una dichiarazione integrativa e il pagamento delle somme non bastano sempre a perfezionare il condono: quando la legge richiede una dichiarazione formale, questa costituisce un adempimento essenziale.
- La qualificazione di un atto come impugnabile non consente di riaprire questioni già definitivamente consolidate per mancata impugnazione dell’atto precedente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 giu 2015Sentenza del 24/06/2015 n. 13022 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 giu 2015Sentenza del 24/06/2015 n. 13033 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 giu 2015Sentenza del 24/06/2015 n. 13035 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 giu 2015Sentenza del 24/06/2015 n. 13046 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 giu 2015Sentenza del 24/06/2015 n. 13054 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 giu 2015Sentenza del 24/06/2015 n. 13055 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →