Sentenza del 24/06/2015 n. 13046 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, sezione distaccata di Parma, che aveva accolto l'appello dell'Amministrazione e dichiarato la società decaduta dal condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002, per non avere versato le rate successive alla prima. Con un unico motivo, la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 9-bis, in relazione agli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della stessa legge: secondo la ricorrente, per perfezionare la definizione sarebbe bastato il pagamento della prima rata e l'omesso versamento delle successive non avrebbe comportato la decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo il motivo manifestamente infondato e confermando l'esito della sentenza d'appello. Ha stabilito che la definizione prevista dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo del dovuto, anche quando il pagamento è rateizzato; il versamento della sola prima rata non è sufficiente. La disciplina dell'art. 16, relativa alle liti fiscali pendenti, non è applicabile a questo diverso meccanismo, che riguarda debiti tributari già determinati. Le spese processuali sono state compensate, in ragione del consolidamento della giurisprudenza successivamente alla sentenza d'appello.
Norme richiamate
Esso suppone l'inapplicabilità delle sanzioni per il solo caso di integrale e tempestivo pagamento del dovuto, anche se rateizzato.
Il beneficio relativo ai ritardati o omessi versamenti si perfeziona soltanto se l'intero importo dovuto è pagato entro le scadenze previste, anche quando è ammessa la rateizzazione; il pagamento della prima rata da solo non basta.
Per tale ragione non è estensibile al meccanismo de quo la disciplina prevista dall'art. 16 della stessa legge (cui la ricorrente allude), la quale attiene alla definizione delle liti fiscali pendenti.
La disciplina della definizione delle liti fiscali pendenti non si applica alla definizione dei ritardati o omessi versamenti prevista dall'art. 9-bis, che riguarda debiti già determinati nel loro ammontare.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata riguarda debiti tributari già determinati e la legge subordina il beneficio al pagamento integrale e tempestivo, il versamento della sola prima rata non perfeziona la definizione: l'omissione delle rate successive comporta la perdita del beneficio.
- Le regole previste per una diversa forma di definizione agevolata, come quella delle liti fiscali pendenti, non possono essere estese automaticamente a un meccanismo distinto; occorre verificare oggetto e condizioni specifiche della norma applicabile.
- La rateizzazione modifica le modalità di pagamento, ma non elimina l'obbligo di corrispondere integralmente il dovuto entro le scadenze stabilite.
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