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Sentenza

Sentenza del 24/06/2015 n. 13055 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il recupero del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate, fruito dalla società per gli anni 2001 e 2002 ai sensi dell’art. 8 della L. n. 388/2000. L’Agenzia contestava la decisione della CTR, sostenendo che la società fosse decaduta dall’agevolazione per non avere trasmesso entro il 28 febbraio 2003 il modello telematico CVS, adempimento previsto dall’art. 62, comma 1, lett. e), della L. n. 289/2002. La società, con ricorso incidentale, denunciava l’omessa motivazione sull’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia, per mancato deposito presso la segreteria della CTP di copia dell’appello notificato per posta.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso principale: l’invio del modello CVS entro il 28 febbraio 2003 costituiva un onere necessario per confermare definitivamente il beneficio, e la sua omissione comportava la decadenza dal credito, anche se gli investimenti erano stati realizzati o il credito era già stato fruito. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale: la censura avrebbe dovuto essere proposta come error in procedendo e non come vizio di motivazione; inoltre, la società non aveva indicato in modo autosufficiente dove e quando avesse sollevato la questione nei precedenti gradi. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società contro l’avviso di recupero. Spese dell’intero giudizio compensate.

Norme richiamate

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 2 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La disposizione di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 2, che fissa il termine minimo di sessanta giorni per l'effettuazione degli adempimenti da parte del contribuente, non ha uno specifico fondamento costituzionale, nè il termine da essa stabilito attiene all'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che il rapido susseguirsi di disposizioni aventi forza dì legge non rispettose del termine indicato determina il verificarsi di una normale vicenda di successione di leggi nel tempo.

    Il termine minimo di sessanta giorni previsto dallo Statuto non impedisce al legislatore di introdurre, con una successiva legge di pari rango, un adempimento con una scadenza più ravvicinata: la successione di leggi non determina, per ciò solo, la violazione del diritto di difesa.

  • L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8

    L'imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, dei contributi, concessi sotto forma di credito d'imposta, per l'effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e)), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell'investimento effettuato (cosiddetto "modello CVS") essendo il suddetto termine previsto dall'art. 62 cit. a pena di decadenza.

    La fruizione del credito d’imposta per gli investimenti agevolati è soggetta anche all’adempimento informativo richiesto successivamente: la mancata trasmissione del modello CVS entro il termine previsto determina la decadenza dal beneficio.

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e)

    La presentazione di tale modello, a prescindere dalla realizzazione degli investimenti e dalla fruizione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi, costituisce non già una facoltà del contribuente, ma un vero e proprio onere a suo carico, finalizzato all'accertamento delle condizioni necessarie all'attribuzione, in via definitiva, del beneficio in questione, cioè la legittima fruizione del credito.

    Il modello CVS non è una formalità facoltativa né un adempimento sostituibile dalla prova dell’investimento o dall’indicazione del credito in dichiarazione: serve a verificare i presupposti per la conferma definitiva dell’agevolazione e va presentato entro il termine perentorio del 28 febbraio 2003.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 4 e 5

    Anzitutto avrebbe dovuto essere proposto sotto il profilo dell'error in procedendo ( art. 360 c.p.c. , n. 4) e non del difetto di motivazione ( art. 360 c.p.c. , n. 5), risolvendosi nell'omesso esame di una domanda relativa all'applicazione di una norma processuale.

    La denuncia di omesso esame di una questione relativa all’applicazione di una norma processuale deve essere inquadrata come error in procedendo, non come vizio di motivazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2

    La disposizione era richiamata dalla società per contestare l’ammissibilità dell’appello dell’Agenzia, ma la Cassazione non ne ha esaminato nel merito l’applicazione: la relativa censura incidentale è stata dichiarata inammissibile per errata formulazione e difetto di autosufficienza.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Va, conseguentemente accolto il ricorso principale, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c. , rigettato l'originario ricorso introduttivo.

    Quando, dopo la cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito.

Massime di principio

  • Quando una legge subordina un’agevolazione fiscale a una comunicazione informativa entro un termine stabilito a pena di decadenza, l’adempimento va trattato come condizione necessaria per conservare il beneficio, anche se l’investimento è stato effettivamente realizzato e il credito è già stato utilizzato.
  • La scadenza espressamente prevista a pena di decadenza non può essere elusa facendo valere la sola sostanza economica dell’operazione: la comunicazione può servire all’amministrazione per verificare i presupposti e definire entro un tempo certo l’onere finanziario dell’agevolazione.
  • Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 3, comma 2, dello Statuto del contribuente non è, secondo questa decisione, un limite costituzionale inderogabile e non impedisce a una legge successiva di imporre un adempimento con un termine più breve.
  • In Cassazione, una censura relativa all’omesso esame di una questione processuale va formulata come error in procedendo; inoltre occorre indicare con precisione dove la questione sia stata sollevata nei gradi di merito, altrimenti il motivo può risultare inammissibile per difetto di autosufficienza.

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