Sentenza del 24/06/2015 n. 13022 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la cartella TARSU per l’anno 2004, notificata dal Comune per complessivi 113.276,04 euro. La società contestava, da un lato, la mancata estensione alle imprese turistiche delle agevolazioni previste dalla legge quadro sul turismo e, dall’altro, la legittimità della tariffa alberghiera, superiore a quella applicata alle abitazioni civili. Il Comune sosteneva che la legge n. 135/2001 non imponesse di modificare le tariffe TARSU a favore degli alberghi e contestava inoltre l’annullamento integrale della cartella disposto dalla CTR. La società, con ricorso incidentale, censurava invece la differenziazione tariffaria tra alberghi e abitazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune e respinto il ricorso incidentale della società. Ha stabilito che l’estensione alle imprese turistiche delle agevolazioni previste per l’industria non attribuisce un diritto automatico a una riduzione TARSU: la concessione dell’agevolazione rientra nella discrezionalità dell’ente locale. Ha inoltre precisato che, anche se fosse spettata una riduzione, non sarebbe stato giustificato annullare l’intera cartella, ma si sarebbe dovuto eventualmente rideterminare l’importo applicando la tariffa pertinente. È stata confermata la legittimità della tariffa distinta per gli alberghi rispetto alle abitazioni civili, in ragione della diversa capacità produttiva di rifiuti. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio; decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario della società. Spese di tutti i gradi compensate.
Norme richiamate
Legge 29 marzo 2001, n. 135, art. 7, comma 4
Occorre osservare che alla stregua di quanto sopra, contrariamente a quanto statuito dalla CTR della Sicilia, la contribuente non può vantare alcun diritto relativamente alle tariffe Tarsu in quanto non incombeva sul Comune di Sciacca nessun obbligo di modifica delle proprie tariffe TARSU in favore degli alberghi, in virtù della predetta legislazione a favore delle imprese turistiche di cui alla L. n. 135 del 2001, art. 7, comma 4 (legge quadro per il turismo), trattandosi di incentivo o agevolazione la cui concessione rientra nei poteri discrezionali dell'ente locale.
L’estensione alle imprese turistiche di agevolazioni previste per l’industria non obbliga il Comune a ridurre o modificare le tariffe TARSU: la concessione di uno specifico incentivo o beneficio resta affidata alla discrezionalità dell’ente locale.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 8
A tal riguardo il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 8 sancisce che la tariffa è determinata dagli enti locali e pertanto appare legittimo per un Comune introdurre una tariffa differenziata per fasce di utenza - quella domestica e quella non domestica e quindi la diversificazione tariffaria, tra i locali ad uso abitativo e quelli destinati ad esercizi alberghieri risulta essere legittima.
La determinazione della tariffa da parte degli enti locali consente di distinguere tra utenze domestiche e non domestiche; è quindi legittima una tariffa alberghiera diversa da quella delle abitazioni civili.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68, comma 2, lett. c)
La norma è richiamata nel ricorso incidentale, ma la Corte non ne offre un’autonoma interpretazione: la censura sulla differenziazione tariffaria è respinta sulla base della disciplina della determinazione delle tariffe e della maggiore capacità produttiva di rifiuti degli alberghi.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2
Nel richiamo alla pronuncia della Cassazione n. 5722/2007, la Corte precisa che il confronto previsto dalla norma riguarda la relazione tra tariffe e costi del servizio, classificati secondo criteri economici, non semplicemente la differenza tra le tariffe applicate alle singole categorie.
Codice di procedura civile, art. 384
La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cpc non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- L’estensione normativa alle imprese turistiche di benefici previsti per l’industria non comporta automaticamente il diritto a una specifica riduzione della TARSU: occorre che l’ente locale conceda l’agevolazione nell’esercizio dei propri poteri.
- La differenziazione delle tariffe TARSU tra abitazioni civili e alberghi può essere legittima, poiché gli alberghi possono avere una maggiore capacità produttiva di rifiuti; il carattere stagionale dell’attività non rende di per sé illegittima la tariffa, ferma la possibile applicazione di riduzioni previste dall’ente.
- Se è dovuta una tariffa agevolata o ridotta, la conseguenza può essere la rideterminazione dell’importo della cartella, non necessariamente il suo annullamento integrale.
- Quando la controversia può essere definita senza nuovi accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione e pronunciare direttamente nel merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 giu 2015Sentenza del 24/06/2015 n. 13033 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 giu 2015Sentenza del 24/06/2015 n. 13035 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 giu 2015Sentenza del 24/06/2015 n. 13046 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 giu 2015Sentenza del 24/06/2015 n. 13054 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 giu 2015Sentenza del 24/06/2015 n. 13055 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 giu 2015Sentenza del 24/06/2015 n. 13056 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →