Sentenza del 24/06/2015 n. 13054 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
B.G. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, n. 191/21/09, depositata il 23 settembre 2009, che aveva riformato la decisione favorevole della Commissione tributaria provinciale di Enna n. 270/02/2007 e confermato l’avviso di recupero del credito d’imposta relativo al 2002. Con l’unico motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 8 della legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 62 della legge n. 289/2002: il provvedimento attuativo aveva definito le modalità dell’adempimento appena 13 giorni prima della scadenza, senza rispettare il termine di almeno 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del recupero del credito d’imposta. Ha ritenuto che il termine del 28 febbraio 2003 per la trasmissione telematica del modello CVS fosse perentorio e previsto a pena di decadenza: l’invio costituiva un onere necessario per la conferma definitiva dell’agevolazione, anche se l’investimento era stato realizzato e il credito era stato fruito. Ha inoltre escluso che il termine di 60 giorni previsto dall’art. 3, comma 2, dello Statuto del contribuente impedisse l’applicazione della successiva disciplina legislativa, poiché quella disposizione non ha specifico fondamento costituzionale né attiene all’esercizio del diritto di difesa. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per l’evoluzione della giurisprudenza successiva alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
La disposizione di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 2, che fissa il termine minimo di sessanta giorni per l'effettuazione degli adempimenti da parte del contribuente, non ha uno specifico fondamento costituzionale, nè il termine da essa stabilito attiene all'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che il rapido susseguirsi di disposizioni aventi forza di legge non rispettose del termine indicato determina il verificarsi di una normale vicenda di successione di leggi nel tempo.
Il termine minimo di 60 giorni previsto dallo Statuto non impedisce a una successiva norma di legge di introdurre un adempimento con un termine più breve; la sua inosservanza non comporta, per ciò solo, l’inapplicabilità della nuova disciplina.
Art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Il credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate è soggetto alle condizioni e agli adempimenti richiesti dalla disciplina che ne regola la conferma; la realizzazione dell’investimento, da sola, non esonera dall’invio della comunicazione CVS prevista dalla normativa successiva.
Art. 62, comma 1, lettera e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289
L'imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, dei contributi, concessi sotto forma di credito d'imposta, per l'effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e)), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell'investimento effettuato (cosiddetto "modello CVS") essendo il suddetto termine previsto dall'art. 62 cit. a pena di decadenza.
La comunicazione CVS doveva essere trasmessa entro il 28 febbraio 2003 e il termine era decadenziale. L’adempimento costituiva un onere, non una facoltà, necessario per consentire la verifica e la conferma definitiva del beneficio.
Massime di principio
- Quando una norma successiva impone un adempimento per confermare un’agevolazione fiscale e ne stabilisce espressamente la decadenza, la mancata comunicazione entro il termine può comportare la perdita del beneficio anche se l’investimento agevolato è stato effettivamente realizzato.
- Il termine di 60 giorni dello Statuto del contribuente non prevale automaticamente su una successiva disposizione legislativa di pari forza: la sua violazione non rende di per sé inefficace il nuovo obbligo.
- Per valutare la spettanza di un credito d’imposta occorre verificare sia i requisiti sostanziali dell’investimento sia gli adempimenti informativi richiesti dalla legge; la fruizione iniziale del credito non esclude una successiva decadenza.
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