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Sentenza

Sentenza del 10/05/2019 n. 12488 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'accertamento sintetico relativo all'anno d'imposta 2005, con cui l'Amministrazione aveva determinato un maggior reddito sulla base della capacità di spesa manifestata dall'acquisto di una quota di proprietà di un immobile e dell'importo del mutuo contratto. In Cassazione ha dedotto, tra l'altro, carenza di motivazione delle sentenze di merito, violazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, illegittimità degli indici di spesa, contrasto con l'art. 23 Cost. e inidoneità del metodo sintetico a garantire il diritto di difesa. Ha inoltre sostenuto di avere utilizzato redditi esenti, senza tuttavia fornire una prova ritenuta sufficiente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure formulate come nullità della sentenza quando, in realtà, contestavano la valutazione e la motivazione del giudice di merito. Ha giudicato sufficiente la motivazione della Commissione regionale e legittimo l'accertamento fondato anche su un solo elemento presuntivo grave e preciso, costituito dall'inverosimiglianza del reddito dichiarato rispetto al mutuo e all'acquisto effettuato. È rimasto a carico della contribuente l'onere di dimostrare concretamente che la spesa fosse stata finanziata con redditi esenti o altre disponibilità non imponibili. La Corte ha inoltre escluso l'illegittimità generale del metodo sintetico, precisando che lo Statuto del contribuente impone l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, che nel caso concreto non risultava contestata. D.R.S. è stata condannata a pagare all'Agenzia delle Entrate 2.300 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito, nonché l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 38, commi 4 e 5, D.P.R. n. 600 del 1973

    Disciplina l'accertamento sintetico del reddito sulla base della capacità di spesa e degli incrementi patrimoniali. La Corte ha ritenuto legittimo fondare l'accertamento anche su un singolo elemento presuntivo grave e preciso.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiede che la sentenza contenga una motivazione. La sua violazione ricorre solo in presenza di una motivazione apparente o sostanzialmente inesistente, non per il semplice fatto che la parte la ritenga insufficiente.

  • Art. 118 disp. att. c.p.c.

    Riguarda il contenuto della motivazione della sentenza e va interpretato insieme all'art. 132 c.p.c.; non ogni motivazione sintetica o non condivisa dalla parte determina nullità.

  • Art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario impone l'esposizione dei motivi della decisione. La violazione sussiste quando la sentenza d'appello omette completamente di illustrare le censure e le ragioni del rigetto, oppure si limita a un'adesione meramente apparente alla decisione impugnata.

  • Art. 23 Costituzione

    Prevede la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali. La Corte non ha ravvisato, nel caso esaminato, un contrasto tra tale principio e la disciplina dell'accertamento sintetico.

  • Art. 112 c.p.c.

    Riguarda il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. L'omessa pronuncia su una domanda è distinta dalla contestazione della motivazione o dell'interpretazione data dal giudice alla domanda.

  • Legge n. 212 del 2000, Statuto dei diritti del contribuente

    Secondo la Corte, l'introduzione dello Statuto rende necessario il contraddittorio endoprocedimentale nell'accertamento sintetico, ma non comporta l'illegittimità generale di tale metodo.

  • Decreti ministeriali 10 settembre 1992, 19 novembre 1992 e 21 settembre 1999

    Sono richiamati nella disciplina degli indici e dei parametri utilizzabili per la determinazione sintetica del reddito; la Corte non ne ha rilevato l'illegittimità nel caso concreto.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Prevede il versamento di un ulteriore contributo unificato quando il ricorso è integralmente respinto o dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • In un accertamento sintetico, l'Amministrazione può fondare la presunzione di maggiore capacità contributiva anche su un solo elemento, purché sia grave, preciso e logicamente valorizzato nella motivazione.
  • Quando la spesa rilevante è sproporzionata rispetto al reddito dichiarato, spetta al contribuente dimostrare in modo concreto e documentato l'origine delle somme, ad esempio redditi esenti, risparmi pregressi, donazioni o finanziamenti di terzi.
  • La semplice contestazione dell'insufficienza della motivazione non determina la nullità della sentenza: occorre dimostrare una motivazione apparente, inesistente o una reale omissione di pronuncia.
  • Se il giudice d'appello motiva anche mediante richiamo alla sentenza di primo grado, il ricorso per Cassazione deve indicare con precisione quali parti siano state richiamate e quali specifiche critiche siano state ignorate.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale è un presidio essenziale nell'accertamento sintetico; il contribuente deve però dedurre e dimostrare la sua concreta violazione, non limitarsi a invocare in astratto l'illegittimità del metodo.
  • La Corte di cassazione non rivaluta liberamente i fatti e le prove: verifica soprattutto la correttezza giuridica e la logicità della motivazione, salvo vizi processuali effettivi.

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