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Sentenza

Sentenza del 10/05/2019 n. 316 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il trattamento fiscale delle indennità, pari a euro 21.216,40, corrisposte al contribuente per l'attività di notificatore speciale. Il contribuente le aveva assoggettate a tassazione nella misura del 50%, ritenendo applicabile l'art. 51, comma 6, TUIR, mentre l'Agenzia delle Entrate sosteneva che tali somme dovessero essere tassate integralmente, in quanto compensi aventi natura retributiva e non meri rimborsi spese.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale per la Sardegna ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza della CTP di Nuoro e rigettando il ricorso originario del contribuente. Il compenso forfettario spettante ai messi notificatori speciali è stato ritenuto integralmente imponibile ai fini IRPEF, indipendentemente dalla sua eventuale funzione di rimborso delle spese. Le sanzioni non erano più oggetto di contestazione per acquiescenza dell'Ufficio. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 3 della Legge 19 aprile 1982, n. 165

    Prevede il compenso forfettario spettante ai messi notificatori speciali per l'attività di notificazione di avvisi e altri atti ai contribuenti. Tale compenso è stato considerato dalla giurisprudenza una componente retributiva.

  • Art. 48, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La cui ampia formula ricomprende tutte le somme e i valori in genere percepiti in relazione al rapporto di lavoro

    Le somme percepite dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro sono imponibili, anche quando siano collegate al rimborso di spese, se il loro carattere sostanziale è retributivo.

  • Art. 51, comma 6, del TUIR

    Le indennità ... concorrono alla formazione del reddito nella misura del 50%

    La disposizione non è stata ritenuta applicabile alle indennità dei messi notificatori speciali, poiché tali somme non sono state qualificate come semplici indennità di trasferta o rimborsi spese, ma come compensi retributivi integralmente imponibili.

  • Art. 133 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229

    Richiamato per analogia con l'indennità degli ufficiali giudiziari: l'indennità collegata agli atti compiuti fuori dalla sede dell'ufficio può avere natura retributiva quando è determinata secondo criteri non coincidenti con le spese effettivamente sostenute.

  • Cassazione, Sezione V, sentenza n. 2483 dell'8 febbraio 2005

    Il compenso forfettario spettante ... ai messi notificatori speciali ... è soggetto a tassazione ai sensi dell'art. 48, primo comma, del DPR 22 dicembre 1986 n. 917

    Il compenso forfettario dei messi notificatori speciali è integralmente soggetto a tassazione, senza che rilevi la sua eventuale funzione di rimborso delle spese sostenute.

  • Cassazione, sentenza n. 29855 del 7 febbraio 2017

    L'indennità di trasferta ... non costituisce un mero rimborso spese, ma ha natura retributiva

    La natura retributiva dell'indennità può essere desunta dalle modalità di determinazione dell'importo, dalle maggiorazioni previste e dal collegamento con il numero o il tipo di attività svolte, anziché dalle spese effettivamente documentate.

Massime di principio

  • Per stabilire il regime fiscale di un'indennità occorre valutarne la natura sostanziale e le modalità di determinazione, non la sola denominazione formale di rimborso spese o indennità.
  • Le somme forfettarie corrisposte in relazione a prestazioni lavorative sono normalmente imponibili integralmente quando non sono parametrate alle spese effettivamente sostenute e documentate.
  • La funzione di compensare genericamente costi sostenuti dal lavoratore non esclude la natura retributiva dell'emolumento, soprattutto quando l'importo dipende dall'attività svolta, dagli atti compiuti o da maggiorazioni per urgenza.
  • Le disposizioni che prevedono una tassazione ridotta per specifiche indennità, come quelle del 50%, non possono essere applicate automaticamente: è necessario verificare che ricorrano esattamente i presupposti e la tipologia di indennità previsti dalla norma.
  • In presenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati sulla natura retributiva di una determinata indennità, l'importo può essere assoggettato a imposizione integrale anche se in precedenza l'amministrazione fiscale aveva seguito un criterio più favorevole.

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