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Sentenza

Sentenza del 10/05/2019 n. 2825 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Accertamento dell'avviamento nella cessione di azienda ai fini delle imposte dirette

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità dell’accertamento del valore dell’avviamento realizzato mediante cessione d’azienda ai fini delle imposte dirette, quando tale valore è stato determinato sulla base di valori già accertati dall’Amministrazione ai fini dell’imposta di registro. Il ricorrente ha contestato l’automatica utilizzazione di tali valori, sostenendo che l’accertamento relativo all’imposta di registro non sarebbe, da solo, sufficiente a dimostrare il maggior valore dell’avviamento rilevante per le imposte dirette.

La decisione

La sentenza ha ritenuto legittimo utilizzare, ai fini dell’accertamento delle imposte dirette, il valore dell’avviamento precedentemente accertato ai fini dell’imposta di registro, purché tale elemento sia valutato nel contesto degli altri dati disponibili e costituisca una presunzione idonea a sostenere la maggiore pretesa fiscale. Il valore definito o accertato ai fini del registro non opera necessariamente come prova assoluta e automatica, ma può rappresentare un valido elemento presuntivo, superabile dal contribuente mediante prova contraria. Il ricorso è stato pertanto respinto o comunque non accolto.

Norme richiamate

  • Disciplina dell’imposta di registro

    Il valore dell’azienda o dell’avviamento accertato ai fini dell’imposta di registro può essere utilizzato dall’Amministrazione come elemento presuntivo per ricostruire il corrispettivo o il valore rilevante ai fini delle imposte dirette.

  • Disciplina delle imposte dirette sulla cessione d’azienda

    La plusvalenza derivante dalla cessione d’azienda può essere rettificata quando l’Amministrazione dimostri, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, un valore di cessione superiore a quello dichiarato.

Massime di principio

  • Un valore accertato ai fini dell’imposta di registro può essere utilizzato anche nell’accertamento delle imposte dirette, ma non dovrebbe essere considerato automaticamente vincolante senza una valutazione della sua concreta attendibilità.
  • L’accertamento fondato su valori già determinati in altro procedimento tributario può essere legittimo quando l’Amministrazione spiega il collegamento tra i due valori e motiva adeguatamente la rettifica.
  • Il contribuente può contestare la pretesa dimostrando che il valore dell’avviamento era inferiore per specifiche ragioni economiche, come redditività ridotta, andamento negativo, dipendenza da fattori personali o assenza di concrete prospettive di profitto.
  • La definizione o mancata contestazione dell’imposta di registro può rafforzare la posizione dell’Amministrazione, ma non esclude in assoluto la possibilità di fornire prova contraria nel giudizio relativo alle imposte dirette.
  • Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra valore venale dell’azienda ai fini del registro, corrispettivo effettivamente pattuito e valore fiscalmente rilevante della plusvalenza: possono coincidere, ma non necessariamente coincidono.

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