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Sentenza

Sentenza del 10/05/2019 n. 607 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

ACCERTAMENTO - studi di settore - percentuali di ricarico - determinazione - differenza di valore tra le merci commercializzate - ricorso alla media ponderale - necessità - caratteristiche specifiche dell'attività - valutazione - necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2008, contestando la non congruità rispetto agli studi di settore e alcune irregolarità contabili. L'Ufficio aveva determinato una percentuale di ricarico del 91,5% (poi indicata in sentenza anche come 95%), accertando ricavi e un reddito d'impresa pari a 114.678 euro, con conseguenti maggiori imposte Irpef, Iva e Irap. Il contribuente ha contestato il metodo di calcolo, sostenendo che il ricarico fosse stato determinato sulla base di alcuni prodotti e mediante criteri non rappresentativi dell'intera attività, senza considerare la media ponderale, la localizzazione del negozio, le condizioni di mercato e le concrete caratteristiche della macelleria.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso, riducendo il ricarico al 45%. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto fondate le doglianze del contribuente e ha riformato integralmente la decisione di primo grado, accogliendo l'appello di parte e annullando, in sostanza, la pretesa fondata sul metodo di ricostruzione adottato dall'Ufficio. È stato ritenuto illegittimo utilizzare una percentuale di ricarico desunta da medie di settore quando il calcolo riguarda solo alcuni prodotti e viene effettuato con la media aritmetica semplice, anziché con la media ponderale, in presenza di merci aventi valori differenti. L'Ufficio avrebbe inoltre dovuto considerare elementi concreti quali ubicazione dell'esercizio, condizioni di approvvigionamento e potenzialità commerciali effettive. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 39 del D.P.R. n. 600/1973

    L'Ufficio richiamava l'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 quale base dell'accertamento.

    La norma consente la rettifica dei redditi d'impresa, ma il metodo analitico-induttivo deve fondarsi su elementi concreti, coerenti e idonei a rappresentare attendibilmente i ricavi effettivi. Una percentuale di ricarico non adeguatamente calcolata e motivata non è sufficiente.

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992

    L'Agenzia delle Entrate ne ha invocato la violazione per asserita mancanza di motivi specifici nell'appello del contribuente.

    La disposizione richiede che l'atto di appello tributario contenga motivi specifici di impugnazione. La questione è rimasta assorbita dall'accoglimento dell'appello del contribuente.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È sufficiente l'esposizione concisa degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione.

    Il giudice non deve esaminare singolarmente ogni allegazione delle parti, purché esponga in modo conciso le ragioni della decisione; gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata possono ritenersi implicitamente disattesi.

  • Cassazione, sentenza n. 21464/2015

    È illegittima la presunzione di ricavi basata su una percentuale di ricarico desunta dalle medie di settore quando la determinazione riguarda solo alcuni prodotti e utilizza la media aritmetica semplice invece della media ponderale.

    Quando le merci hanno valori e incidenze economiche differenti, il ricarico deve essere calcolato considerando l'intero inventario e ponderando i margini in rapporto ai quantitativi o ai valori delle diverse categorie merceologiche.

  • Cassazione, sentenze nn. 19632/2009 e 22938/2007

    Richiamate dal contribuente in relazione ai limiti degli accertamenti presuntivi e analitico-induttivi.

    Le presunzioni utilizzate dall'Amministrazione devono essere specifiche, coerenti e dotate di adeguata capacità dimostrativa; non possono fondarsi su dati generici o su ricostruzioni astratte della redditività.

  • Cassazione, sentenza n. 22938/2015

    Richiamata per un caso analogo di ricarico non rilevato presso l'azienda e non adeguatamente giustificato.

    L'Ufficio deve spiegare analiticamente l'origine del margine di ricarico applicato e collegarlo ai dati effettivi dell'impresa; non può determinare un margine arbitrario o privo di riscontri.

Massime di principio

  • Una rettifica dei ricavi basata su percentuali di ricarico deve considerare, per quanto possibile, la totalità delle merci commercializzate e le diverse categorie di prodotto.
  • Quando i prodotti hanno prezzi o valori significativamente diversi, la media ponderale è normalmente necessaria; la semplice media aritmetica può alterare la redditività effettiva dell'impresa.
  • Le medie di settore o gli studi di settore non sono sufficienti, da soli, a dimostrare maggiori ricavi se non sono adattati alle caratteristiche concrete dell'attività e adeguatamente corroborati.
  • L'Amministrazione deve valutare anche ubicazione del punto vendita, dimensioni dell'esercizio, presenza o assenza di dipendenti, condizioni locali della domanda e modalità di approvvigionamento.
  • Una percentuale di ricarico sproporzionata rispetto alla struttura dell'impresa e ai ricavi ordinariamente conseguibili può essere contestata per carenza di motivazione e inattendibilità del metodo.
  • Il contribuente dovrebbe documentare con fatture, inventari, registri, margini per categoria e informazioni sul mercato locale la reale redditività dell'attività e l'inadeguatezza del parametro applicato dall'Ufficio.

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