Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 10/05/2019 n. 2823 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Spese del giudizio nel processo tributario- obbligo di espressa motivazione per l'eventuale eccezionale compensazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La compensazione delle spese non può essere disposta con una motivazione generica o implicita. Il giudice deve individuare e spiegare concretamente le gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano; in mancanza, la statuizione sulle spese è viziata e deve essere riformata o cassata secondo il grado di giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda l'obbligo del giudice tributario di motivare espressamente l'eventuale compensazione totale o parziale delle spese di giudizio. Per i giudizi instaurati dal 4 luglio 2009, la compensazione è ammessa soltanto in presenza di gravi ed eccezionali ragioni. Tali ragioni non possono essere desunte dalla mancata opposizione o dalla contumacia del convenuto, dalla semplice riduzione della domanda, dalla natura della controversia o del procedimento, né dalla tipologia dell'impugnazione. Devono invece riferirsi a circostanze specifiche della controversia ed essere indicate in modo esplicito e puntuale nella motivazione.

Norme richiamate

  • Art. 92, secondo comma, codice di procedura civile, come modificato dall'art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69

    La compensazione totale o parziale delle spese può essere disposta soltanto in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.

    La compensazione delle spese costituisce un'eccezione alla regola della soccombenza e richiede una motivazione specifica, fondata su circostanze concrete della controversia.

  • Art. 45, comma 11, legge 18 giugno 2009, n. 69

    Ha modificato la disciplina della compensazione delle spese, rendendo necessaria la presenza di gravi ed eccezionali ragioni per i giudizi instaurati dal 4 luglio 2009.

Massime di principio

  • Nei giudizi instaurati dal 4 luglio 2009, la compensazione delle spese non è automatica e non può essere giustificata con formule generiche o stereotipate.
  • La parte che chiede di contestare la compensazione può evidenziare l'assenza di circostanze concrete e la mancata indicazione, nella sentenza, di ragioni gravi ed eccezionali.
  • La contumacia, la mancata opposizione, la riduzione della domanda o la particolare natura del procedimento non sono, da sole, ragioni sufficienti per compensare le spese.
  • Il giudice deve collegare la compensazione a specifici elementi del caso concreto e spiegarne puntualmente la rilevanza nella motivazione.
  • In mancanza di tale motivazione, la decisione sulle spese può essere impugnata, chiedendo l'applicazione ordinaria del principio secondo cui le spese seguono la soccombenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.