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Sentenza

Sentenza del 13/05/2021 n. 2494 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Avviso di accertamento - Contraddittorio preventivo - Obbligatorietà - Legittimazione passiva - Responsabilità per debiti fiscali - Operazione di scissione parziale. Violazioni tributarie e sanzioni - Mancato pagamento imposte non dichiarate - Regime del cumulo giuridico - Non applicabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento emesso senza contraddittorio preventivo, contestazione della legittimità della responsabilità per debiti fiscali in conseguenza di una operazione di scissione parziale e della modalità di applicazione delle sanzioni (richiesta di applicazione del cumulo giuridico per violazioni relative a mancati pagamenti di imposte non dichiarate). L'accertamento risultava fondato sulle dichiarazioni e comunicazioni presentate dal contribuente.

La decisione

Il giudice ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento anche in assenza di contraddittorio preventivo qualora l'atto sia stato emesso esclusivamente sulla base di dichiarazioni e comunicazioni del contribuente, poiché l'obbligatorietà generalizzata del contraddittorio di cui all'art. 12 co. 7 L. 212/2000 opera solo per gli atti conseguenti ad accesso o verifica presso i locali del contribuente. In caso di scissione parziale, la responsabilità per debiti fiscali relativi ad anni precedenti si estende in modo solidale e illimitato a tutte le società partecipanti all'operazione, indipendentemente dalle quote patrimoniali assegnate, ritenendosi tale disciplina compatibile con la Costituzione e giustificata dall'esigenza di agevole riscossione. Quanto alle sanzioni per mancati pagamenti di imposte non dichiarate (anche se dichiarate in misura insufficiente), non si applica il regime del cumulo giuridico; si applica invece l'emissione di una singola sanzione per ciascun mancato pagamento.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992

    Regola i termini per la proposizione del ricorso e le modalità processuali; citato per inquadrare la legittimità procedurale dell'atto impugnato

  • l. 212/2000

    Stabilisce l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo limitatamente agli atti conseguenti ad accesso o verifica presso i locali del contribuente; non è quindi applicabile agli avvisi emessi sulla base di dichiarazioni/comunicazioni

  • d.P.R. 917/1986

    Norme sul trattamento delle operazioni straordinarie e sulla responsabilità tributaria in caso di scissione/operazioni societarie, usata per fondare l'estensione della responsabilità fiscale

  • d.lgs. 472/1997

    Regola il cumulo delle sanzioni; interpretato nel senso che il regime del cumulo giuridico non si applica alle violazioni consistenti nel mancato pagamento di imposte non dichiarate, con conseguente applicazione di singole sanzioni per ciascun mancato pagamento

  • codice civile

    Disciplina la scissione e gli effetti verso i terzi; richiamato per delineare gli effetti dell'operazione sulle posizioni patrimoniali e sulla responsabilità

  • codice civile

    Ulteriori disposizioni sulla scissione, richiamate in relazione alla responsabilità delle società partecipanti

  • d.P.R. 600/1973

    Norme sull'accertamento delle imposte dirette e sui presupposti per l'attività di accertamento fiscale

  • d.lgs. 471/1997

    Disciplina le sanzioni per omesso versamento; richiamato rispetto al trattamento sanzionatorio in caso di mancati pagamenti

  • d.lgs. 471/1997

    Disciplina le sanzioni per dichiarazioni infedeli e omesse; utile per distinguere i casi in cui si applica il cumulo giuridico o meno

Massime di principio

  • Il contraddittorio preventivo ex art. 12 co. 7 L. 212/2000 è obbligatorio solo per gli atti derivanti da accesso o verifica nei locali del contribuente; gli avvisi emessi solo sulla base di dichiarazioni/comunicazioni non richiedono il contraddittorio preventivo
  • Nelle operazioni di scissione parziale la responsabilità per debiti fiscali riferiti ad anni precedenti si estende solidalmente e illimitatamente a tutte le società partecipanti, a prescindere dalle quote patrimoniali assegnate
  • La disciplina della responsabilità fiscale dopo operazioni straordinarie è giustificata dall'esigenza di assicurare l'agevole riscossione e non appare in contrasto con i principi costituzionali se rispettosi di proporzionalità e adeguatezza
  • Per violazioni consistenti nel mancato pagamento di imposte non dichiarate non si applica il cumulo giuridico delle sanzioni; si applica invece una sanzione distinta per ciascun mancato pagamento
  • Chi impugna un avviso fondato su dichiarazioni dovrebbe concentrarsi nel dimostrare che l'atto discende da accesso/verifica (attivando quindi il diritto al contraddittorio) o mettere in evidenza errori materiali/contraddizioni nelle dichiarazioni che fondano l'accertamento
  • Chi partecipa a ristrutturazioni societarie (scissioni, fusioni) deve considerare il rischio di responsabilità fiscale solidale e adottare adeguate misure di due diligence e garanzia per limitare esposizioni future

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