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Sentenza

Sentenza del 13/05/2021 n. 559 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente impugnava intimazioni di pagamento e relativi estratti di ruolo contestando l'esistenza di titoli esecutivi validi, la nullità o indeterminatezza delle intimazioni e delle cartelle per mancata o invalida notifica (sostanzialmente per uso di operatori postali privati) e la prescrizione dei crediti; denunciava inoltre che l'Agente della Riscossione non aveva prodotto gli originali nonostante istanza d'accesso. L'Agenzia contestava la tardività del ricorso (mancata impugnazione entro 60 giorni), la validità delle notifiche (anche quelle tramite operatori privati alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale), l'interruzione della prescrizione per domande di rateazione e la rinuncia agli atti per alcune cartelle a seguito di domanda di definizione agevolata.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e ha rigettato l'appello incidentale del contribuente. Ha ritenuto inammissibile il ricorso di primo grado per mancata tempestiva impugnazione delle cartelle che erano state regolarmente notificate (anche quella completata con invio CAD tramite operatore privato, riconosciuta valida in linea con il più recente orientamento della Corte di Cassazione). Ha inoltre escluso la prescrizione dei crediti in considerazione delle plurime istanze di rateazione (che interrompono la prescrizione) e ha dichiarato inammissibile, per acquiescenza, la contestazione delle cartelle oggetto della domanda di definizione agevolata. Ha condannato il contribuente alle spese di entrambi i gradi.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Principio dell'interesse ad agire: l'eccezione di mancata o invalida notifica è inammissibile se non sorretta dall'interesse a ottenere la conseguente decadenza o prescrizione; il giudizio deve limitarsi alle cartelle per le quali il contribuente ha dedotto la prescrizione.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato rispetto alla domanda di risarcimento per lite temeraria proposta dal contribuente (appello incidentale): la Corte ha rigettato la domanda e ha fatto seguire le spese alla soccombenza.

  • normativa sulla definizione agevolata (istanza 3/2/2018)

    La presentazione della domanda di definizione agevolata è considerata atto di acquiescenza e riconoscimento del debito, con conseguente inammissibilità delle impugnazioni relative alle cartelle oggetto della domanda.

  • orientamenti della Corte di Cassazione (giurisprudenza citata)

    La giurisprudenza più recente autorizza la validità della notifica delle cartelle di pagamento anche quando il completamento formale è avvenuto con l'intervento di operatori di posta privati (es. invio CAD tramite Nexive), escludendo l'assimilazione alle notifiche degli atti giudiziari e ammettendo, in ogni caso, la sanatoria a fini di raggiungimento dello scopo.

  • regole sulla prescrizione dei tributi

    Prescrizione dei crediti erariali decennale; diritti camerali almeno quinquennali; tributi locali e tassa rifiuti quinquennali; bollo auto triennale; le richieste di rateazione interrompono il termine di prescrizione.

Massime di principio

  • La contestazione della sola validità formale della notifica è inammissibile se non corredata dall'interesse concreto (es. richiesta di declaratoria di prescrizione); il giudice esamina soltanto le cartelle per le quali sia stata dedotta la prescrizione.
  • La presentazione di una domanda di definizione agevolata equivale ad acquiescenza e impedisce la successiva impugnazione delle stesse poste creditorie contestate nella domanda.
  • La richiesta di rateazione interrompe il termine di prescrizione: se risultano atti interruttivi successivi, la prescrizione non si è verificata anche se il contribuente contesta la notifica.
  • Le notifiche delle cartelle di pagamento possono ritenersi valide anche se completate con l'intervento di operatori postali privati (es. invio CAD tramite Nexive), alla luce del più recente orientamento della Cassazione; la mancanza formale non sempre conduce all'annullamento se il fine della notifica è raggiunto.
  • L'Agente della Riscossione non è sempre obbligato a produrre l'originale della cartella in giudizio: la relata di notifica (o l'avviso di ricevimento nel caso di invio diretto) può essere sufficiente, tenendo conto del principio di vicinanza della prova quando l'originale è in possesso del destinatario.
  • Il disconoscimento di copie prodotte dall'Amministrazione richiede contestazioni specifiche e circostanziate delle differenze rispetto agli originali; mere asserzioni generiche non sono sufficienti.
  • Se le cartelle sono state notificate e il contribuente non le impugna entro il termine di legge (60 giorni per intimazioni/cartelle), il ricorso in seguito può essere dichiarato inammissibile per tardività.

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