Sentenza del 13/05/2021 n. 428 - Comm. Trib. Prov. Avellino
Massima n. 13/21 AVVISO DI ACCERTAMENTO - Imposta sul valore aggiunto - Obblighi dei contribuenti - Variazione dell'imponibile o dell'imposta - Art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 - Variazione per mancato pagamento a causa di fallimento del debitore - Infruttuosa partecipazione del creditore alla relativa procedura concorsuale - Prova - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per il recupero dell'IVA (euro 5.554,71) relativa alla nota di credito n. 648 del 13.8.2014 emessa per operazioni con il cliente 'gri Casa Giochi s.r.l.'; la ricorrente aveva emesso la nota di credito per mancato pagamento dovuto a protesto di assegni e successivo fallimento del debitore. L'Ufficio riteneva che mancassero i requisiti dell'art. 26, comma 2, D.P.R. 633/1972 in quanto la ricorrente non si era insinuata nel passivo del fallimento.
La decisione
Il Collegio ha rigettato il ricorso. Pur richiamando l'orientamento consolidato della Suprema Corte (che richiede, in linea generale, la partecipazione del creditore alla procedura concorsuale e la prova dell'infruttuosità della stessa), la Commissione ha osservato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sent. C-146/19 e C-246/16) secondo cui la mancata insinuazione non può automaticamente precludere la rettifica IVA: il soggetto passivo che non si sia insinuato può comunque provare che il credito era definitivamente irrecuperabile e che, anche se avesse insinuato, non avrebbe ottenuto soddisfazione. Nel caso specifico la ricorrente non ha fornito alcuna prova, neppure prognostica, dell'insufficienza dell'attivo (es. relazione del curatore, ripartizione infruttuosa o elementi concreti), quindi l'onere probatorio non è stato assolto e l'Ufficio ha legittimamente recuperato l'IVA. Le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
art. 26 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione ... viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, ... per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose [... ], il cedente o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ... l'imposta corrispondente alla variazione
Consente al cedente/prestatore di rettificare l'imponibile e recuperare l'IVA quando la fattura non viene incassata per cause quali fallimento del debitore; tuttavia la rettifica è ammessa solo se la mancata riscossione è definitiva e comprovata (tradizionalmente mediante partecipazione ed insinuazione al passivo e prova dell'infruttuosità della procedura).
art. 90 Direttiva I.V.A. (2006/112/CE) e art. 273 Direttiva I.V.A.
Stabilisce il principio che la base imponibile deve riflettere la controprestazione effettivamente percepita e impone agli Stati membri di consentire la riduzione della base imponibile quando la controprestazione non è stata percepita; le deroghe nazionali volte a tutelare l'Erario non possono impedire il riconoscimento della deduzione in caso di definitivo mancato pagamento.
Corte di Giustizia UE, causa C-146/19 (11 giugno 2020)
Ha ritenuto illegittima una normativa nazionale che negava la riduzione dell'IVA se il soggetto non si era insinuato nella procedura fallimentare, salvo che il soggetto non provi che il credito sarebbe comunque rimasto insoddisfatto; in sostanza la partecipazione alla procedura non può essere condizione assoluta e preclusiva senza possibilità di provare l'irrecuperabilità del credito.
Corte di Giustizia UE, causa C-246/16 (23 novembre 2017)
Ha affermato che il diritto alla nota di variazione può essere riconosciuto anche in presenza di una 'probabilità ragionevole' che l'obbligazione non verrà adempiuta (p.es. già sulla base della domanda di concordato o della relazione del curatore), senza dover attendere esiti definitivi di lunga durata.
Cassazione penale/sez. trib./Cass., sez. trib., n. 1541 del 27 gennaio 2014 e n. 27136 del 16 dicembre 2011
Orientamento della Suprema Corte che in passato ha richiamato l'obbligo, ai fini della variazione IVA per fallimento del debitore, della partecipazione del creditore alla procedura concorsuale e della prova dell'infruttuosità (es.: ripartizione finale infruttuosa o provvedimento definitivo di chiusura del fallimento) come elemento comprovante l'irrecuperabilità del credito.
Massime di principio
- Onere probatorio: il creditore che pretende la rettifica dell'IVA deve provare che il credito è definitivamente irrecuperabile; in assenza di tale prova l'Amministrazione può recuperare l'IVA.
- Insinuazione al passivo: la partecipazione alla procedura concorsuale (insinuazione) è il mezzo più diretto per dimostrare l'infruttuosità, ma non è un requisito assoluto alla luce della giurisprudenza UE: chi non si è insinuato può comunque ottenere la rettifica dimostrando che il credito sarebbe stato comunque insoddisfatto.
- Prove utili: occorre acquisire e conservare documentazione probatoria concreta (proteste di assegni, dichiarazione di fallimento, istanza e ricevute di insinuazione se presentata, comunicazioni o relazioni del curatore, verbali di ripartizione dell'attivo, provvedimenti di chiusura del fallimento, corrispondenza e tentativi di recupero) per fondare la richiesta di nota di credito.
- Interpretazione conforme al diritto UE: il giudice nazionale deve interpretare e, se necessario, disapplicare la norma nazionale in modo conforme alle direttive IVA quando queste riconoscono il diritto alla riduzione della base imponibile; quindi una regola nazionale che escluda automaticamente il diritto per il solo fatto di non essersi insinuati può essere disapplicata se impedisce il rispetto del diritto UE.
- Tempestività e 'probabilità ragionevole': in alcune situazioni, in presenza di elementi che dimostrino una ragionevole probabilità di mancato recupero (p.es. elementi dalla domanda di concordato o relazioni del curatore), la rettifica può essere ammessa anche prima della chiusura definitiva della procedura concorsuale.
- Rischio pratico: se non si forniscono elementi probatori idonei, l'Ufficio fiscale ha titolo a recuperare l'IVA; pertanto è prudente, quando possibile, insinuare il credito e/o ottenere dal curatore elementi ufficiali sull'attivo per ridurre il rischio di contestazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 mag 2021Sentenza del 13/05/2021 n. 12906 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 mag 2021Sentenza del 13/05/2021 n. 334 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 13 mag 2021Sentenza del 13/05/2021 n. 411 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 13 mag 2021Sentenza del 13/05/2021 n. 415 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 13 mag 2021Sentenza del 13/05/2021 n. 559 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 13 mag 2021Sentenza del 13/05/2021 n. 1792 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →