Sentenza del 13/05/2021 n. 411 - Comm. Trib. Prov. Torino
Motivazione - Fatti astrattamente giustificativi della pretesa impositiva - Posizione dell'ufficio - Percorso logico giuridico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte ha ritenuto che non sussiste difetto di motivazione quando dall'atto sia comunque possibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione o siano indicati i fatti astrattamente giustificativi della pretesa impositiva; è dunque sufficiente che l'avviso permetta di individuare la posizione dell'ufficio nella fase contenziosa. Ne consegue il rigetto del vizio di motivazione dedotto dal ricorrente
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
si contestava il vizio di motivazione dell'avviso di accertamento, sostenendo che dall'atto non fosse possibile ricostruire il percorso logico-giuridico e non fossero decifrabili le ragioni che avevano determinato l'emanazione dell'atto impositivo; in particolare si assumeva l'assenza di indicazione dei fatti astrattamente giustificativi della pretesa
Norme richiamate
art. 42, DPR 600/1973
la norma richiede che l'atto di accertamento contenga la motivazione; tale requisito si considera adempiuto quando l'atto indica i fatti astrattamente giustificativi della pretesa e consente la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito dall'ufficio
Cass. sent. n. 21571/2004
conferma il principio che la mancanza di motivazione è rilevante solo se rende impossibile ricostruire le ragioni dell'atto; la mera mancanza di approfondimento argomentativo non equivale a difetto di motivazione
Cass. sent. n. 17762/2002
sottolinea che è sufficiente l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi della pretesa e la possibilità di individuare la posizione dell'ufficio per assolvere all'obbligo motivazionale
Massime di principio
- Il difetto di motivazione sussiste solo se dall'atto è in assoluto impossibile ricostruire il percorso logico-giuridico e le ragioni che hanno portato all'adozione dell'atto stesso
- Per l'ufficio è sufficiente indicare i fatti astrattamente giustificativi della pretesa impositiva; non è sempre necessaria una dettagliata esposizione argomentativa della ratio iuris
- In contenzioso il giudice valuta se dall'atto emergono in modo comprensibile i presupposti di fatto e la posizione dell'ufficio; l'assenza di formule giuridiche o di amplissime motivazioni formali non determina automaticamente l'annullamento
- Per il contribuente che intenda impugnare è strategico dimostrare l'effettiva indeterminatezza dei fatti indicati nell'atto (vaghezza, genericità o impossibilità pratica di ricostruire il percorso logico), oppure richiedere chiarimenti all'ufficio prima di proporre ricorso
- Quando si contesta la motivazione, utile produrre documenti e ricostruzioni che evidenzino il nesso mancante tra i fatti indicati e la pretesa fiscale, o l'assenza di elementi essenziali per comprendere la posizione dell'ufficio
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