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Sentenza

Sentenza del 13/05/2021 n. 334 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Agevolazioni prima casa - Acquisto d'immobile mediante contratto a favore di terzo - Agevolazione compete

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Disputa sull'accesso alle agevolazioni "prima casa" quando l'immobile è acquisito mediante contratto a favore di terzo: l'Ufficio sosteneva che la nota 2-bis della Tariffa, Parte 1, art. 1, del TUR richiede la coincidenza tra acquirente formale e sostanziale e che le dichiarazioni in sede di rogito debbano essere rese dalla parte acquirente formale, ritenendo quindi non legittimo estendere le agevolazioni al soggetto che non è parte formale della compravendita ma solo beneficiario degli effetti contrattuali.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che, ai fini fiscali, il terzo destinatario degli effetti contrattuali debba considerarsi parte in senso pieno del contratto di compravendita e pertanto può fruire delle agevolazioni "prima casa". In altre parole, la circostanza che le incombenze previste dalla nota 2-bis siano state realizzate da un soggetto diverso dall'acquirente formale non preclude l'accesso al beneficio se il terzo è il reale beneficiario e soddisfa i requisiti richiesti.

Norme richiamate

  • nota 2-bis della Tariffa, Parte 1, art. 1, del TUR

    La norma è stata interpretata nel senso che i requisiti sostanziali per l'agevolazione possono essere considerati soddisfatti anche quando il beneficiario effettivo dell'acquisto è un terzo rispetto all'acquirente formale; pertanto, ai fini fiscali il terzo può essere equiparato alla parte acquirente sostanziale e ottenere l'agevolazione.

Massime di principio

  • In caso di contratto a favore di terzo, il terzo beneficiario può essere considerato, ai fini fiscali, acquirente sostanziale e quindi avere diritto alle agevolazioni "prima casa" se risulta che è il reale destinatario degli effetti e possiede i requisiti richiesti dalla normativa.
  • La coincidenza formale tra chi figura come acquirente nel rogito e chi è l'effettivo beneficiario non è sempre requisito insuperabile: rilevano la sostanza dell'operazione e la prova che il terzo ha adempiuto o avrebbe adempiuto gli obblighi necessari e possiede i requisiti soggettivi (residenza, destinazione ecc.).
  • Per ridurre il rischio di contestazioni è opportuno documentare chiaramente la volontà delle parti (es. contratto a favore di terzo seguito da atto traslativo), far emergere che il terzo soddisfa i requisiti richiesti e raccogliere dichiarazioni/documenti idonei a dimostrare la sostanziale ricomposizione dell'operazione.
  • Le amministrazioni possono comunque verificare la sostanza dell'operazione: è utile che il privato conservi prova degli adempimenti (dichiarazioni, modalità di pagamento, destinazione dell'immobile, trasferimento della titolarità) per sostenere l'accesso all'agevolazione in caso di contestazione.
  • Quando possibile, è preferibile che le dichiarazioni richieste dalla normativa siano rese in sede di rogito dal soggetto considerato acquirente sostanziale o che sia chiaramente documentata la sua identità e i suoi requisiti, per evitare eccezioni formali dell'Ufficio.

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