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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05030/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcune dirigenti mediche dipendenti di una azienda sanitaria provinciale, in servizio da oltre cinque anni con funzioni dirigenziali, volta a ottenere il riconoscimento del diritto all'attribuzione di un incarico professionale quantomeno di elevata professionalità e la correlata retribuzione di posizione, sul presupposto che il maturare dell'anzianità quinquennale e lo svolgimento di mansioni dirigenziali rendessero dovuto tale conferimento ai sensi della disciplina collettiva e della normativa sul pubblico impiego dirigenziale. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo che nello specifico rapporto dirigenziale non operi un automatismo promozionale fondato sull'art. 2103 c.c. e che il conferimento degli incarichi sia subordinato a un complesso iter selettivo, alla disponibilità di posti e alla disciplina organizzativa dell'ente. Nel ricorso principale le dirigenti hanno dedotto: omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per genericità; omessa pronuncia e violazione del divieto di nuove eccezioni per la diversa qualificazione dell'incarico come incarico di base; travisamento dell'oggetto della domanda, che non riguarderebbe mansioni superiori ma corretto inquadramento e retribuzione di posizione; violazione della normativa contrattuale e legislativa che, a loro dire, riconoscerebbe il diritto all'incarico dopo cinque anni; omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi relativi al periodo in cui operava la precedente ASL e alla conclusione del procedimento di graduazione degli incarichi. Nel ricorso incidentale l'altra dirigente ha riproposto in sostanza gli stessi temi, insistendo anche sulla fondatezza della pretesa retributiva e sulle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi dei ricorsi principali e incidentali, richiamando in particolare il principio per cui, in tema di dirigenza medica, il conferimento di incarichi di direzione o alta professionalità ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio con valutazione positiva è comunque condizionato all'esistenza di posti disponibili nell'assetto organizzativo, alla copertura finanziaria e al superamento delle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva; ha inoltre escluso che fosse configurabile un'omessa pronuncia sulle questioni processuali e ha affermato che la qualificazione giuridica dei fatti spetta al giudice. È stata anche dichiarata inammissibile la nuova censura sul risarcimento del danno sollevata solo in memoria.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva escluso il diritto automatico delle dirigenti all'incarico professionale richiesto e alla conseguente retribuzione di posizione. Ha inoltre condannato entrambe le parti ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia rileva solo per domande ed eccezioni di merito, non per le questioni processuali; il vizio non sussiste quando la questione è stata comunque esaminata o quando la censura si risolve in una critica alla motivazione.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello è ammissibile se contiene una chiara individuazione delle questioni e dei capi della sentenza impugnata, con le relative doglianze.

  • art. 434 c.p.c.

    Nel rito del lavoro l'impugnazione deve individuare chiaramente le questioni contestate e la ratio decidendi censurata; nel caso concreto l'atto di appello è stato ritenuto sufficientemente specifico.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non sono ammissibili nuove eccezioni in senso proprio, ma è consentita una diversa qualificazione giuridica dei fatti già allegati e discussi.

  • art. 437 c.p.c.

    Nel rito del lavoro la preclusione alle nuove eccezioni non impedisce la mera difesa o la diversa qualificazione giuridica della domanda.

  • art. 2103 c.c.

    Non si applica in senso automatico al rapporto dirigenziale pubblico per riconoscere una promozione o un incarico superiore per mera esecuzione di mansioni svolte.

  • art. 17 d.lgs. n. 165/2001

    Nel pubblico impiego dirigenziale esclude l'automatismo promozionale e conferma che il conferimento degli incarichi segue regole organizzative e selettive specifiche.

  • art. 15 d.lgs. n. 502/1992

    La disciplina della dirigenza medica va letta in coordinamento con l'assetto organizzativo aziendale e con la contrattazione collettiva.

  • art. 15-ter d.lgs. n. 502/1992

    Il conferimento degli incarichi dirigenziali sanitari dipende da presupposti organizzativi, finanziari e procedurali, non dal solo decorso del tempo.

  • art. 52 CCNL 5 dicembre 1996

    La contrattazione collettiva disciplina gli incarichi professionali della dirigenza medica, ma non introduce un automatismo assoluto al maturare dell'anzianità.

  • art. 28 CCNL 3 novembre 2005

    Gli incarichi di elevata professionalità/direzione presuppongono procedure e condizioni previste dal sistema contrattuale.

  • art. 6 CCNL 17 ottobre 2008

    Conferma la necessità di inserire il conferimento degli incarichi nel quadro organizzativo e selettivo dell'ente.

  • art. 13 CCNL dirigenza comparto Ministeri 1998-2001

    Richiamato come termine comparativo sulla disciplina degli incarichi dirigenziali, non come fonte direttamente applicabile al caso.

  • art. 26 CCNL 20 dicembre 2001 dirigenza CNEL

    Richiamato in via comparativa; non fonda un diritto automatico al conferimento dell'incarico.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    La regolazione delle spese è censurabile solo nei limiti di legge; nel caso concreto la decisione sulle spese è stata confermata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria non può introdurre nuovi motivi di ricorso, ma solo illustrare quelli già ritualmente proposti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel rapporto di dirigenza medica pubblica il superamento di un determinato periodo di anzianità e lo svolgimento di funzioni dirigenziali non comportano, di per sé, un diritto automatico al conferimento di un incarico superiore o di elevata professionalità.
  • Il conferimento degli incarichi dirigenziali sanitari è subordinato, oltre che ai requisiti soggettivi del dirigente, all'esistenza di posti disponibili nell'assetto organizzativo dell'ente, alla copertura finanziaria e al superamento delle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva.
  • Nel giudizio di appello è consentita la diversa qualificazione giuridica dei fatti già allegati dalle parti, purché non si introducano nuovi fatti storici o nuove eccezioni in senso proprio.
  • Il vizio di omessa pronuncia riguarda le domande e le eccezioni di merito, non le questioni processuali; la censura non può essere costruita come mera contestazione della soluzione adottata dal giudice sul piano interpretativo o ricostruttivo.
  • In sede di legittimità non è ammesso introdurre nuovi motivi tramite memoria, la quale può solo chiarire e illustrare le censure già contenute nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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