Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05561/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta dell'INPS di contributi alla Gestione separata ex L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, riferita all'anno 2009, nei confronti di un'avvocata iscritta all'Albo ma non alla Cassa Forense, perché non avrebbe maturato il reddito minimo utile all'iscrizione presso la Cassa stessa. I giudici di merito hanno escluso il dovuto contributivo ritenendo che, in mancanza del superamento della soglia reddituale di euro 5.000,00 e in assenza di prova dell'abitualità dell'attività, non sorgesse l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano l'iscrizione alla Gestione separata, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nel fondare il decisum sul solo mancato superamento della soglia di euro 5.000,00, senza compiere un autonomo accertamento, anche presuntivo, sull'abitualità dell'attività libero-professionale; ha inoltre censurato l'affermazione di non contestazione del requisito dell'abitualità, deducendo però tale doglianza senza indicare specificamente dove essa fosse stata devoluta nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo principale e ha confermato il principio secondo cui l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione che produca redditi non assoggettati a contribuzione dalla cassa di riferimento. Ha chiarito che il superamento della soglia di euro 5.000,00 è rilevante per il lavoro autonomo occasionale, ma non introduce un automatismo quando l'attività sia abituale; in tal caso occorre un accertamento di fatto sull'abitualità, che può essere desunto da indici presuntivi come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dell'attività, mentre il reddito modesto può semmai essere un indizio contrario. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato la natura occasionale dell'attività e l'INPS non aveva efficacemente contrastato tale accertamento. È stata inoltre dichiarata inammissibile la censura sulla mancata contestazione del requisito di abitualità per difetto di autosufficienza, non essendo stato indicato in quale atto di merito la circostanza fosse stata dedotta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'INPS alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per il professionista iscritto a un albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata non deriva automaticamente dall'iscrizione all'albo o dal possesso della partita IVA, ma richiede l'accertamento in fatto dell'esercizio abituale della professione.
  • Il superamento della soglia reddituale di euro 5.000,00 è rilevante per qualificare e assoggettare a contribuzione l'attività autonoma occasionale; non sostituisce però l'accertamento dell'abitualità quando l'attività professionale risulti svolta in modo stabile.
  • L'abitualità o occasionalità dell'attività professionale può essere desunta da presunzioni semplici e da indici fattuali, ma il giudice di merito deve procedere a una valutazione concreta e non può fondare la decisione su automatismi.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura basata sulla pretesa mancata contestazione di un fatto deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando specificamente dove la circostanza sarebbe stata allegata e coltivata nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.