Cassazione Civile, Ordinanza n. 00203/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2007 nei confronti di una società in accomandita semplice ormai cancellata dal registro delle imprese, con contestazione di maggior reddito d’impresa ai fini Ires, Iva e altre imposte. Il socio accomandante ha impugnato l’atto, sostenendo in cassazione: (1) la violazione del d.lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 2, e dell’art. 24 Cost., assumendo che il giudice d’appello avesse errato nel considerare tardivo il ricorso di primo grado; (2) la nullità della sentenza d’appello per motivazione solo apparente; (3) la violazione delle norme sul contenuto specifico dell’appello e sull’art. 342 c.p.c., deducendo che il giudice di merito avesse ritenuto generici i motivi di gravame; (4) la violazione delle norme civilistiche sulla cancellazione della società e sulla responsabilità dei soci, sostenendo che, essendo la società estinta e non essendo stato provato dall’Ufficio che i soci avessero ricevuto somme in liquidazione, l’avviso notificato ai soci fosse nullo e mancasse la prova dei presupposti per agire verso di essi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la sentenza d’appello non aveva fondato la decisione sulla tardività del ricorso di primo grado, ma aveva comunque esaminato il merito; il motivo, dunque, non colpiva la reale ratio decidendi. Ha respinto il secondo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza regionale non apparente, poiché dalla lettura complessiva emergeva il ragionamento decisorio fondato sui principi in tema di estinzione della società e successione dei soci. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza, non essendo stati trascritti o riportati nel ricorso i motivi di appello ritenuti aspecifici. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, poiché la decisione impugnata si reggeva su autonome rationes non adeguatamente censurate, in particolare sul difetto di specificità della censura e sulla mancata contestazione del merito dell’avviso; inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui il differimento quinquennale degli effetti estintivi introdotto dal d.lgs. n. 175 del 2014 non si applica retroattivamente alle cancellazioni anteriori. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 218 del 1997
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tempestività del ricorso; la Corte non entra nel merito della doglianza perché il motivo è ritenuto non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente in collegamento con il diritto di difesa; la Corte non lo esamina autonomamente, dichiarando inammissibile il motivo.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono le norme sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione richiamate per qualificare le censure come violazione di legge o nullità della sentenza.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare che il motivo deve contenere una critica specifica alla decisione impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile per proposizione di un "non motivo".
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in tema di specificità dei motivi di appello nel processo tributario; la censura è dichiarata inammissibile per mancata autosufficienza.
La Corte ribadisce che, per denunciare l’erronea valutazione di genericità dell’appello, il ricorrente deve riportare specificamente i motivi di gravame.
Richiamato per il fenomeno estintivo della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese e per il trasferimento delle obbligazioni ai soci nei limiti stabiliti dalla legge e dalla qualità soggettiva di responsabilità.
Richiamato tra le norme sulla cancellazione della società e sui relativi effetti nei confronti dei soci.
Richiamato nel medesimo contesto degli effetti dell’estinzione societaria e della responsabilità dei soci.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dal ricorrente in combinazione con le norme civilistiche e tributarie sulla prova dei presupposti impositivi.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del tema probatorio relativo alla sussistenza dei presupposti per agire verso i soci.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la condanna dell’impugnante al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma di inserimento dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve aggredire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile il motivo che contesti un passaggio argomentativo non decisivo o meramente ad abundantiam.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se il ragionamento decisorio è ricostruibile dalla lettura complessiva della sentenza, la nullità non sussiste.
- La deduzione di error in procedendo non esonera il ricorrente dall’onere di autosufficienza: devono essere riportati nel ricorso gli atti o i motivi processuali rilevanti per consentire il controllo di legittimità senza accesso ai fascicoli.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes autonome e ciascuna è idonea a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione di anche una sola ratio comporta il rigetto o l’inammissibilità delle censure residue per difetto di interesse.
- L’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese non elimina automaticamente le obbligazioni sociali verso i creditori, che si trasferiscono ai soci secondo il regime di responsabilità proprio della società estinta.
- Il differimento quinquennale degli effetti estintivi previsto dalla disciplina sopravvenuta non ha efficacia retroattiva e si applica solo alle cancellazioni richieste sotto la vigenza della nuova normativa.
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