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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16708/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un docente volta a ottenere, per le operazioni di mobilità del personale scolastico per l'anno 2016/2017, il riconoscimento del medesimo punteggio previsto per il servizio prestato nelle scuole statali anche per l'insegnamento svolto presso istituti scolastici paritari. Il tribunale aveva accolto in parte il ricorso e ordinato la riformulazione della graduatoria; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo illegittima la clausola del CCNI dell'8 aprile 2016 che limitava la valutazione del servizio nelle scuole paritarie. Il Ministero ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 485 e 490 d.lgs. 297/1994, dell'art. 2, comma 2, d.l. 255/2001 conv. in L. 153/2001 e della nota 4 della tabella allegata al CCNI 8 aprile 2016, sostenendo che la contrattazione collettiva aveva legittimamente escluso l'equiparazione del servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie a quello statale ai fini del punteggio di mobilità; la norma invocata dal lavoratore avrebbe carattere eccezionale e riguarderebbe soltanto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, non la mobilità. Il controricorrente resiste chiedendo il mantenimento della decisione favorevole.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso del Ministero. Richiamando un orientamento già consolidato, afferma che il servizio prestato presso scuole paritarie non è automaticamente equiparabile a quello svolto nelle scuole statali ai fini dell'attribuzione del punteggio utile per le operazioni di mobilità, in assenza di una specifica disposizione di legge che lo preveda. La sentenza impugnata viene quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa viene decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria del docente. Le spese dell'intero processo sono compensate integralmente per la complessità della questione e per il consolidarsi successivo della giurisprudenza di legittimità; viene esclusa altresì l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

    La censura è formulata come violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 485 d.lgs. 297/1994

    La Corte conferma l'interpretazione restrittiva già data dalla giurisprudenza: il servizio pre-ruolo è valutabile nei soli casi e nei limiti previsti dalla legge, senza automatica estensione al servizio nelle scuole paritarie.

  • art. 490 d.lgs. 297/1994

    È richiamato dal Ministero tra le norme asseritamente violate, nel quadro della disciplina del personale scolastico e della valutazione del servizio.

  • art. 2, comma 2, d.l. 255/2001 conv. in L. 153/2001

    La Corte esclude che la disposizione, di carattere eccezionale, possa essere estesa oltre il suo ambito, riferito all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento.

  • CCNI 8 aprile 2016

    nota 4 della tabella allegata

    La clausola contrattuale che limita la valutazione del servizio nelle scuole paritarie è ritenuta conforme alla disciplina di legge e non illegittima.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Richiamati nel motivo di ricorso come criteri interpretativi della contrattazione collettiva.

  • legge n. 62/2000

    Viene interpretata come legge che ha reso equipollente il servizio di istruzione per gli alunni delle scuole paritarie, senza equiparare il rapporto di lavoro dei docenti a quello della scuola statale.

  • art. 356 d.lgs. 297/1994

    È richiamato per spiegare i più stringenti requisiti del previgente regime di pareggiamento, non estensibili automaticamente alle scuole paritarie.

  • art. 357 d.lgs. 297/1994

    La verifica del pareggiamento doveva riguardare tutte le condizioni previste dall'art. 356.

  • art. 1 legge n. 62/2000

    La legge richiede il titolo abilitante e contratti individuali conformi ai contratti collettivi di settore, ma non impone l'assimilazione piena al personale della scuola statale.

  • art. 1-bis d.l. n. 250/2005 conv. in L. 27/2006

    Le disposizioni che estendono alcune norme del T.U. alle scuole paritarie non comprendono l'art. 485 d.lgs. 297/1994.

  • art. 360, comma 6, d.lgs. 297/1994

    Richiamato come disposizione rimasta vigente per ipotesi specifiche relative al personale già di ruolo nelle scuole pareggiate assunto nelle scuole statali.

  • clausola 4 Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Non è violata, perché il principio di non discriminazione opera solo tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato in situazioni comparabili; qui manca la comparabilità tra rapporti svolti alle dipendenze di datori di lavoro diversi.

  • clausola 3 Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Serve a definire il lavoratore a tempo indeterminato comparabile come appartenente allo stesso stabilimento e adibito a lavoro identico o simile.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte decide nel merito dopo la cassazione perché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ne esclude l'applicazione al caso di specie.

Massime di principio

  • Il servizio prestato presso scuole paritarie non è di per sé equiparabile al servizio prestato nelle scuole statali ai fini del punteggio per la mobilità del personale scolastico, salvo una specifica previsione legislativa in tal senso.
  • Le norme che attribuiscono benefici o valorizzazioni di servizio a categorie determinate devono essere interpretate in senso restrittivo e non possono essere estese in via analogica oltre i casi espressamente previsti.
  • La legge che istituisce le scuole paritarie garantisce l'equipollenza del servizio di istruzione per gli alunni, ma non comporta automaticamente l'identità del rapporto di lavoro dei docenti rispetto a quello del personale della scuola statale.
  • La comparabilità richiesta dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato presuppone rapporti di lavoro tra soggetti comparabili; la differenza tra datori di lavoro e discipline di instaurazione e gestione del rapporto esclude la comparazione.
  • Quando la soluzione della controversia dipende esclusivamente da una questione di diritto già chiarita dalla giurisprudenza, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda originaria senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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