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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14787/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un professionista abilitato, incaricato da un CAAF, aveva apposto il visto di conformità sulla dichiarazione modello 730 di un contribuente. A seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio aveva ritenuto infedele il visto e aveva iscritto a ruolo nei confronti del professionista l'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, con successiva cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione. Il contribuente/trasgressore ha impugnato la cartella deducendo, in sintesi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello erariale; 2) incompetenza dell'Ufficio che aveva formato il ruolo, sostenendo che la competenza spettasse alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore; 3) applicazione della disciplina più favorevole introdotta dalla l. n. 26/2019; 4) difetto di motivazione e questioni sulla legittimazione passiva. La Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo: il comma 2 dell'art. 39 d.lgs. n. 241/1997 attribuisce una competenza funzionale esclusiva alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore anche quando si procede direttamente a iscrizione a ruolo; la violazione di tale regola rende illegittimo l'atto. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti, mentre il primo è stato reputato infondato.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo originario e dichiarando l'illegittimità/nullità dell'iscrizione a ruolo e della cartella per incompetenza dell'ufficio che aveva provveduto. Il primo motivo è stato respinto; il terzo e il quarto motivo sono stati assorbiti. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per la sopravvenienza dei precedenti di legittimità richiamati.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il controllo formale della dichiarazione del contribuente costituisce il presupposto fattuale della comunicazione di rettifica e della successiva pretesa nei confronti del soggetto che ha rilasciato il visto infedele.

  • art. 39 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    comma 1, lett. a), secondo periodo; comma 2; comma 1-bis

    La responsabilità per visto infedele ha una funzione anche punitiva; la competenza a contestare e a iscrivere a ruolo le somme dovute appartiene in via esclusiva alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, competenza che non può essere derogata dall'ufficio locale.

  • art. 6 d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    Ha modificato la misura della somma dovuta dal soggetto che ha apposto il visto infedele, ma non ha inciso sulla competenza prevista dal comma 2 dell'art. 39.

  • art. 13 d.m. 31 maggio 1999, n. 164

    Individua le dichiarazioni rese con le modalità rilevanti ai fini della responsabilità per visto infedele.

  • art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È richiamato come criterio generale di collegamento territoriale per la riscossione, rispetto al quale la disciplina speciale dell'art. 39 costituisce deroga sulla competenza della direzione regionale.

  • art. 16, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    È evocato come disposizione del procedimento sanzionatorio generale cui la disciplina speciale può rinviare nei limiti di compatibilità.

  • art. 31 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    ratione temporis secondo comma

    È richiamato quale criterio generale di competenza in materia di accertamento, fondato sul domicilio fiscale.

  • art. 40, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato, in parallelo all'art. 31 d.P.R. n. 600/1973, come criterio generale di competenza basato sul domicilio fiscale.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione esaminati dalla Corte.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta omissione di pronuncia, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato nel primo motivo per la pretesa omissione di pronuncia, ma la Corte ha ritenuto che la decisione di merito implicasse il rigetto dell'eccezione preliminare.

  • art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    È richiamato dal ricorrente nel terzo motivo in tema di favor rei, ma la questione è rimasta assorbita.

  • art. 7 CEDU

    È richiamato dal ricorrente nel terzo motivo a sostegno della disciplina più favorevole, ma la Corte non vi ha deciso per assorbimento.

  • artt. 3, 23 e 53 Cost.

    Sono richiamati nel terzo motivo, ma la Corte non si è pronunciata nel merito per assorbimento.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È menzionato nel quarto motivo e nella ricostruzione normativa del procedimento di controllo e riscossione.

Massime di principio

  • Quando una legge attribuisce espressamente a un ufficio periferico dell'Amministrazione una competenza funzionale e territoriale, la relativa regola ha valenza esterna e vincola anche il contribuente/trasgressore: l'atto adottato dall'ufficio incompetente è illegittimo.
  • La competenza speciale prevista per la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni può rilevare anche se la pretesa viene azionata mediante iscrizione a ruolo e cartella di pagamento, quando la norma collega quella pretesa alla medesima violazione originaria.
  • L'infedeltà del visto di conformità costituisce la violazione presupposta; la modifica legislativa delle conseguenze economiche della violazione non elimina, di per sé, la competenza già attribuita dalla norma al momento della contestazione e della riscossione.
  • La qualificazione dell'obbligazione del professionista come non strettamente tributaria non esclude che la misura abbia anche funzione punitiva o deterrente, né impedisce di applicare la disciplina speciale sulla competenza.
  • In materia di riparto interno delle competenze tra articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, l'Amministrazione non può scegliere liberamente l'ufficio procedente, perché ciò inciderebbe anche sulla tutela del destinatario e sulla legittimità dell'atto.
  • Se il vizio dell'atto impugnato è assorbente e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito, accogliendo il ricorso originario.
  • L'omessa pronuncia su un'eccezione preliminare può ritenersi esclusa quando il giudice di merito, decidendo nel merito la causa, abbia implicitamente respinto l'eccezione stessa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossioneSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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