Cassazione Civile, Ordinanza n. 24668/2021 del 14/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l'Ufficio notificava alla società un avviso di accertamento per maggior reddito d'impresa relativo al 2005, con recupero di IRES, IVA, IRAP, ritenute, sanzioni e accessori. I rilievi riguardavano, tra l'altro, costi ritenuti non inerenti o non di competenza, componenti positivi non dichiarati, rimanenze finali non annotate e violazioni come sostituto d'imposta. La società impugnava l'atto; in primo grado l'opposizione era accolta solo in parte. In appello principale l'Agenzia deduceva: violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulla deducibilità dei costi; errata ammissione di documentazione prodotta tardivamente a sostegno di consulenze rese dall'amministratore; erronea esclusione della rilevanza fiscale della mancata indicazione delle rimanenze finali; violazione dell'onere della prova e delle presunzioni; omessa o errata valutazione di una pluralità di operazioni commerciali, tra cui permute di veicoli usati, spese di trasporto riferite ad annualità diversa, spese pubblicitarie e duplicazione di una fattura per il medesimo automezzo. La CTR rigettava sia l'appello principale sia quello incidentale, confermando la decisione di primo grado. In cassazione l'Agenzia impugnava con cinque motivi, tutti incentrati su violazioni di legge e, per l'ultimo, vizio motivazionale.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia nei limiti dei primi quattro motivi, dichiara assorbito il quinto e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, in diversa composizione, affinché riesamini le questioni applicando i principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. In particolare, la Corte ritiene fondate le censure relative alla necessità di valutare la deducibilità dei costi con riferimento a ciascuna operazione quando la contestazione investe una pluralità di operazioni; alla deduzione di costi in un anno diverso da quello di competenza; alla prova dell'effettivo sostenimento del costo e della sua collocazione temporale; alla duplicazione di una fattura già conteggiata due volte; alla deducibilità delle spese di consulenza in assenza di adeguata verifica della congruità e dell'inerenza; e alla mancata annotazione delle rimanenze finali. Restano assorbite le doglianze di vizio motivazionale.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
è usato come base per i motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
è usato per il motivo relativo al vizio di motivazione, poi assorbito
art. 39, primo comma, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973
consente la contestazione dell'attendibilità della contabilità e dei costi quando le operazioni risultino incongrue o antieconomiche
art. 109 D.P.R. n. 917 del 1986
richiamato in relazione ai criteri di deducibilità dei costi di impresa
art. 21 D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato in relazione alle contestazioni fiscali dell'avviso di accertamento
art. 52 D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dalla ricorrente per contestare l'ammissione di documenti prodotti tardivamente
art. 15 D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per la questione delle rimanenze finali e della loro rilevanza fiscale
richiamati per il riparto dell'onere della prova e l'uso delle presunzioni in materia di costi deducibili
art. 75 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato quale norma generale sull'imputazione temporale dei componenti negativi, ritenuta inderogabile
richiamato in tema di prescrizione della domanda di rimborso conseguente al giudicato sul recupero dei costi
richiamato per affermare che il contribuente deve provare i presupposti dei costi deducibili
richiamato per il rilievo delle presunzioni nell'accertamento fiscale
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta la deducibilità dei costi riferiti a una pluralità di operazioni commerciali, la verifica deve essere svolta operazione per operazione, accertando per ciascuna esistenza, congruità e inerenza, e solo all'esito valutando l'attendibilità complessiva della contabilità; non è sufficiente esaminare un singolo episodio assunto a campione.
- L'antieconomicità e l'incongruità di operazioni ripetute possono legittimare il dubbio dell'Ufficio sulla veridicità e sulla complessiva attendibilità della contabilità, ma il giudice deve motivare sul complesso delle operazioni contestate e non su una sola di esse.
- I costi d'impresa devono essere dedotti nell'esercizio di competenza: il criterio temporale è inderogabile e il contribuente non può scegliere discrezionalmente un anno diverso per convenienza fiscale.
- Ai fini della deducibilità di un costo, grava sul contribuente la prova dell'effettivo sostenimento del costo, della sua inerenza e della collocazione temporale corretta; in mancanza, il recupero dell'Ufficio è legittimo.
- Se una stessa operazione viene contabilizzata e dedotta due volte, il relativo costo non è deducibile due volte, perché la duplicazione altera illegittimamente il risultato dell'esercizio.
- La deducibilità di compensi o costi di consulenza sproporzionati rispetto all'attività o ai ricavi richiede non solo la prova dell'incarico, ma anche un vaglio di congruità economica e di reale riferibilità della prestazione.
- La mancata annotazione di rimanenze finali o di altri elementi rilevanti per il reddito di impresa costituisce una violazione fiscalmente significativa che va valutata dal giudice di merito sulla base di una motivazione autonoma e compiuta.
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