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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37155/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia notificò avvisi di rettifica (IRES, IRAP, IVA per l'anno 2005) contestando proventi non dichiarati e indebita detrazione, con relativa sanzione. I processi verbali di constatazione erano stati notificati in precedenza all'amministratore della società prima del fallimento ma non erano stati allegati agli avvisi notificati al curatore. La CTR annullò gli atti per mancata comunicazione dei verbali al curatore. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che la notifica al fallito (amministratore) è sufficiente per presunzione iuris tantum ex obbligo di consegna della documentazione alla massa, e che l'atto impositivo poteva anche riprodurre il contenuto essenziale del verbale ai sensi dell'art. 42, comma 2, DPR 600/1973.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondato il principio secondo cui la notifica del processo verbale al soggetto fallito è, di regola, sufficiente in virtù dell'obbligo di consegna della documentazione alla massa e della presunzione iuris tantum che ne deriva a favore della ricezione da parte del curatore; il curatore non ha fornito prova contraria della mancata ricezione. Il secondo motivo è stato assorbito. La Cassazione ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato il giudizio alla Corte territoriale di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, rimettendo a quella Corte anche la decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1

    Richiamata in rapporto ai diritti/protezione del contribuente e alla corretta motivazione e comunicazione degli atti; nel caso valutata insieme alle altre norme sulla notificazione e motivazione degli atti impositivi.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2

    Prevede che l'avviso di accertamento possa riprodurre il contenuto essenziale del processo verbale in alternativa all'allegazione. La Corte ha ritenuto il punto assorbito dalla decisione sulla presunzione di consegna, ma ha considerato che l'eventuale riproduzione del contenuto è un'alternativa prevista dalla norma.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, art. 40, art. 41-bis

    Norme richiamate in relazione al potere di accertamento e notificazione degli atti tributari; utilizzate nella contestazione degli elementi di reddito e nell'irrogazione degli accertamenti per l'anno 2005.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, comma 5

    Riferito alla disciplina IVA e ai termini/rimedi relativi alle rettifiche e sanzioni; inserito nel novero delle norme rilevanti per l'accertamento IVA impugnato.

  • r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 31, 42, 48, 88

    Art. 48 (obbligo di consegna della documentazione) è stato fondamentale: la Corte ha fatto riferimento all'obbligo, già previsto nella legge fallimentare abrogata, come fonte della presunzione di consegna dei documenti (compresi i verbali) al curatore.

  • d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 25

    Richiamata in relazione alla determinazione delle sanzioni tributarie; contestualmente valutata nel quadro complessivo degli atti sanzionatori impugnati.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16

    Norma relativa alle sanzioni amministrative tributarie; citata nella doglianza dell'Agenzia concernente l'applicazione delle sanzioni.

  • codice della crisi e dell'insolvenza, art. 148

    Indicata come norma attuale equivalente all'art. 48 della vecchia legge fallimentare: stabilisce l'obbligo di consegna della documentazione nella liquidazione giudiziale e giustifica la presunzione di ricezione da parte del curatore.

  • legge fallimentare (abrogata), art. 48 e art. 49

    Art. 48 (obbligo di consegna dei documenti alla massa) è stata ritenuta base della presunzione iuris tantum di consegna dei processi verbali; art. 49 relativo agli obblighi del fallito (es. reperibilità) è stato richiamato per spiegare l'onere di prova relativamente all'irreperibilità.

  • Cassazione, sentenza n. 24254/2015

    Giurisprudenza citata come principio consolidato secondo cui, in presenza dell'obbligo di consegna della documentazione alla massa, la notifica del processo verbale al fallito può essere considerata sufficiente per il curatore salvo prova contraria.

  • Cassazione, ordinanza n. 22809/2014

    Giurisprudenza richiamata per sostenere che il curatore ha interesse e onere a impugnare atti (es. cartelle) che possono diventare vincolanti per la massa e per chiarire l'obbligo di intervento del curatore per evitare la definitività degli atti.

  • codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5

    richiamato come base delle censure di legittimità (violazione di norme e omesso esame di fatto decisivo) presentate in ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La notifica del processo verbale al soggetto fallito (o alla società prima del fallimento) produce una presunzione iuris tantum che il documento sia pervenuto al curatore, in virtù dell'obbligo legale di consegna della documentazione alla massa; il curatore può sfatare tale presunzione con prova contraria.
  • Spetta al curatore l'onere di provare la mancata ricezione del processo verbale (ad es. dimostrando l'irreperibilità del fallito o la mancanza della consegna); questa prova non è gravosa: può consistere in elementi che attestino l'impossibilità pratica di ricezione.
  • L'avviso di accertamento può validamente riprodurre il contenuto essenziale del processo verbale in alternativa all'allegazione (art. 42 DPR 600/1973), ma la validità dell'atto può essere comunque valutata alla luce della presunzione di consegna al curatore.
  • Il curatore deve vigilare tempestivamente sugli atti tributari che possano incidere sulla massa e impugnarli per evitare la loro definitività; l'inerzia può pregiudicare la posizione della massa.
  • In giudizio di cassazione le questioni probatorie sulla consegna/ ricezione documentale possono essere decise anche richiamando principi consolidati di presunzione legale; quindi errori di merito sulla valutazione della prova documentale possono essere censurati ove la Corte ritenga che la presunzione non sia stata rotta.
  • In casi analoghi conviene che il curatore documenti immediatamente l'assenza o l'irricevibilità della documentazione (es. comunicazioni che attestino l'irreperibilità del fallito) e, ove necessario, chieda l'acquisizione degli atti presso l'amministrazione finanziaria per dimostrare la mancata consegna.
  • Quando si impugnano atti tributari relativi a periodi anteriori al fallimento, è utile verificare non solo la notifica degli avvisi ma anche la presenza fisica dei processi verbali nei registri aziendali e nelle consegne alla curatela, poiché la documentazione aziendale è rilevante per la prova.

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