Cassazione Civile, Sentenza n. 37064/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo che aveva accolto l'appello dei Vella avverso la sentenza di primo grado e aveva escluso la loro responsabilità per debiti tributari del de cuius in ragione della loro rinuncia all'eredità. Il ricorso per cassazione è fondato su quattro motivi: (1) carenza o apparente motivazione della sentenza di appello e omessa pronuncia su eccezioni relative a produzione documentale tardiva e all'intangibilità dell'atto presupposto; (2) errata interpretazione dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992 e ammissibilità della produzione di documenti in appello; (3) errata ritenuta efficacia della rinuncia all'eredità rispetto ai debiti tributari e invalidità dell'avviso di accertamento non impugnato; (4) mancato esame delle prove prodotte dall'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondati i motivi di nullità o motivazione apparente, avendo la sentenza di appello esposto in modo sufficiente le ragioni della decisione. Ha confermato la possibilità, nel processo tributario, di acquisire in appello documenti depositati nel fascicolo di parte nel primo grado (richiamo agli artt. 58 e 32 D.Lgs. 546/1992), e ha affermato il principio secondo cui la responsabilità per i debiti del de cuius presuppone l'accettazione dell'eredità: chi ha validamente rinunciato all'eredità è considerato come mai chiamato (art. 521 c.c.) e quindi non può essere ritenuto responsabile per tali debiti, anche se l'avviso di accertamento è stato notificato dopo l'apertura della successione e non è stato impugnato. La Corte ha precisato che l'Amministrazione dispone di strumenti alternativi (fissare termine per l'accettazione, chiedere curatore dell'eredità, impugnare la rinuncia ove sussistano i presupposti) e che la rinuncia non sospende la prescrizione del credito ex art. 2941 c.c.. Il dispositivo è stato confermato; il ricorso è rigettato e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 521 cod. civ.
"chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato"
La rinuncia ha effetto retroattivo dall'apertura della successione e fa venir meno la qualità di chiamato all'eredità, esonerando il rinunciante da responsabilità per i debiti ereditari salvo impugnazione della rinuncia ove prevista.
art. 58 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Consente la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario nei limiti e termini previsti, richiamando la disciplina del primo grado (art. 61) e fatto salvo il deposito nel fascicolo di parte.
art. 32 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Fissa il termine per la produzione documentale in appello (venti giorni liberi prima dell'udienza); tuttavia il termine è superato quando il documento è già presente nel fascicolo di parte del primo grado.
art. 61 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Richiamata per la disciplina del giudizio di primo grado in materia di produzione documentale; contribuisce a definire i limiti della produzione in appello.
art. 345 cod. proc. civ.
Norma sul divieto di nuovi mezzi di prova nel giudizio d'appello del processo civile ordinario; nel processo tributario l'art. 58 D.Lgs. 546 consente una disciplina più aperta nei termini previsti.
art. 2697 cod. civ.
Principio generale dell'onere della prova: chi agisce deve provare l'assunzione della qualità di erede da parte del convenuto; la mera chiamata all'eredità non basta a dimostrare l'essere erede.
art. 2941 cod. civ.
Norma sulla prescrizione dei diritti; la Corte esclude che la rinuncia all'eredità determini la sospensione della prescrizione del credito vantato nei confronti del de cuius salvo i casi tassativamente previsti (es. doloso occultamento).
art. 456 cod. civ.
Rilevante per stabilire il momento dell'apertura della successione, da cui decorre l'effetto retroattivo della rinuncia.
art. 481 cod. civ.
Strumento a disposizione del creditore per fissare un termine per l'accettazione dell'eredità, utile a ridurre l'incertezza derivante dall'eredità giacente.
art. 528 cod. civ.
Consente la nomina del curatore dell'eredità giacente quale mezzo per tutelare gli interessi dei creditori quando l'eredità non è stata accettata o rinunciata definitivamente.
art. 524 cod. civ.
Prevede i casi di impugnazione della rinuncia: l'Amministrazione può impugnare la rinuncia quando ricorrano i presupposti (es. vizi della volontà) e rivendicare i propri diritti.
art. 360 cod. proc. civ.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; usata come riferimento per contestare violazioni di legge e vizi di motivazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Riferita in tema di contributo unificato: le Amministrazioni dello Stato sono esentate dal pagamento del contributo, tramite il meccanismo della prenotazione a debito, nei casi indicati.
Massime di principio
- La rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo dall'apertura della successione: il chiamato che ha validamente rinunciato è considerato come mai chiamato e non risponde dei debiti del de cuius.
- La responsabilità per debiti tributari del de cuius presuppone l'effettiva acquisizione della qualità di erede (accettazione, espressa o tacita); la mera notifica di avvisi di accertamento dopo la morte non impedisce la valida rinuncia e non crea automaticamente la responsabilità del chiamato.
- Nel processo tributario è ammessa la produzione in appello di documenti depositati nel fascicolo di parte del primo grado; i termini per la produzione in appello (art. 32 D.Lgs. 546/1992) non precludono l'acquisizione di documenti già presenti nel fascicolo di parte.
- Spetta all'Amministrazione finanziaria valutare strumenti alternativi prima di fondare la pretesa su soggetti solo potenzialmente obbligati: fissare termine per l'accettazione, chiedere la nomina di un curatore dell'eredità giacente o impugnare la rinuncia nei casi previsti dalla legge.
- In una controversia su cartella derivante da accertamenti notificati dopo la morte del contribuente, il chiamato che ha rinunziato deve documentare la rinuncia (data e validità) e può eccepire la propria estraneità alla responsabilità in sede di opposizione alla cartella; l'onere della prova circa l'assunzione della qualità di erede grava su chi agisce.
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