Cassazione Civile, Sentenza n. 37061/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per revocazione (art. 391-bis c.p.c., art. 395, n.4 c.p.c.) avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 20322/2019: la ricorrente deduce che la Corte di Cassazione ha commesso un errore di fatto percepibile dagli atti, affermando erroneamente che la società non avesse mai chiesto l'adempimento ex art. 1453 c.c. nel giudizio di merito. In realtà la società aveva formulato domanda di adempimento in primo grado (memoria del 21/01/2013) e l'aveva reiterata in appello, poi mutando la domanda in risoluzione a motivo di una sopravvenuta esecuzione forzata sull'immobile che aveva reso impossibile la prosecuzione dell'uso commerciale; l'errore di fatto sarebbe stato decisivo per il rigetto del primo motivo di cassazione.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato accolto. La Corte ha ritenuto sussistente un errore di fatto della sentenza n. 20322/2019 (falsa percezione dell'assenza della domanda di adempimento) e ne ha dichiarato la decisività rispetto al rigetto del primo motivo di ricorso. Perciò la sentenza della Corte di Cassazione è stata cassata limitatamente a quel profilo e la causa è rinviata alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1453 cod. civ.
Consente, nei contratti a prestazioni corrispettive, di sostituire la domanda di adempimento con quella di risoluzione anche in appello e in sede di rinvio (ius variandi), purché la causa petendi rimanga la stessa e non si introducano fatti costitutivi nuovi.
art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Prevede l'errore di fatto quale motivo di revocazione: deve trattarsi di una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti, immediatamente e concretamente rilevabili.
art. 391-bis cod. proc. civ.
Regola la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, applicabile anche per motivo di errore di fatto ai sensi dell'art. 395 c.p.c.; impone valutazione della decisività dell'errore rispetto alla decisione impugnata.
artt. 183, 184 e 345 cod. proc. civ.
Sanciscono il divieto generale di mutatio libelli e le preclusioni processuali in appello; tuttavia l'art. 1453 c.c. costituisce deroga a tale divieto nella specifica materia dei contratti a prestazioni corrispettive.
clausola contrattuale (art. 10 del contratto)
Nella controversia il contratto conteneva una clausola (art.10) richiamata dalla ricorrente come base per ottenere restituzioni/indennizzi legati all'adempimento o alla risoluzione; la Corte ha considerato i profili contrattuali alla luce del vizio procedurale contestato.
Massime di principio
- La domanda iniziale di adempimento può essere trasformata in risoluzione anche in appello (e in rinvio) quando sussiste il medesimo fatto costitutivo: art. 1453 c.c. permette lo ius variandi purché non vengano allegati nuovi fatti costitutivi che modifichino la causa petendi.
- La novità di una domanda in appello è inammissibile se introduce un distinto fatto costitutivo; è ammissibile invece se si tratta di una scelta difensiva (adempimento -> risoluzione) fondata sugli stessi presupposti materiali del primo grado o su circostanze sopravvenute che non cambiano la causa petendi.
- L'errore di fatto come motivo di revocazione richiede una svista materiale evidente dagli atti (non una diversa valutazione giuridica o probatoria) e deve essere decisivo: il giudice della revocazione deve verificare, con ragionamento controfattuale, se la decisione impugnata sarebbe dovuta cambiare senza l'errore.
- Quando la Corte di merito dichiara la novità di una domanda, occorre distinguere se la novità è dovuta a un differente fatto costitutivo ovvero alla mera modalità di tutelare lo stesso diritto (es. passaggio da adempimento a risoluzione); la seconda è compatibile con le deroghe previste dall'art. 1453 c.c.
- In situazioni in cui sopravvengono eventi che rendono impossibile o irrimediabilmente gravoso il godimento della prestazione (es. esecuzione forzata sull'immobile locato), il contraente che aveva chiesto adempimento può legittimamente perdere l'interesse all'adempimento e chiedere la risoluzione senza incorrere nelle preclusioni del gravame.
- La possibilità di proporre revocazione di una decisione della Corte di Cassazione per errore di fatto è limitata e soggetta a rigorosi requisiti di evidenza e decisività: non è uno strumento per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o di prudente apprezzamento delle risultanze processuali.
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