Cassazione Civile, Sentenza n. 37118/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa al dissequestro e alle modalità di pagamento di 219 assegni circolari sui quali la banca aveva chiesto, ai sensi dell'art. 687 c.p.c., il sequestro liberatorio. Nel corso del procedimento penale e preventivo sono intervenuti ulteriori sequestri e la confisca di alcuni assegni e dei conti su cui la banca aveva versato le somme. I ricorrenti contestavano la perdita di giurisdizione del giudice civile (richiamando le norme del codice antimafia) e la legittimità del comportamento della banca in relazione all'obbligo di pagamento degli assegni e alle norme antiriciclaggio e sulla circolazione degli assegni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei ricorrenti. È stato ritenuto che il sopraggiunto sequestro penale e la successiva confisca abbiano fatto venire meno l'interesse della banca a proseguire il giudizio cautelare sul sequestro liberatorio e che la banca aveva offerto il pagamento mediante versamento su conti (procedura prevista dall'art. 687 c.p.c.) ma i creditori avevano chiesto modalità diverse suscettibili di obblighi di segnalazione. La banca è stata ritenuta esente da responsabilità rispetto agli obblighi antiriciclaggio avendo agito conformemente al d.lgs. n. 231/2007 e regolamenti applicativi. La Corte ha inoltre ritenuto infondati i profili relativi alla legge assegni e alla compensazione delle spese. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite in favore della resistente, liquidate in euro 10.000 oltre accessori, e sanzionati d'ufficio ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. con ulteriore somma di euro 10.000; è stato altresì annotato l'obbligo del versamento del contributo unificato a norma del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Regola il sequestro liberatorio come strumento con cui l'intermediario può offrire la provvista sul conto; la Corte ha ritenuto che la banca abbia correttamente proceduto offrendo il pagamento mediante deposito su conti correnti, esaurendo l'obbligo cautelare
Richiamato per la sopravvenuta carenza d'interesse ad agire: la Corte ha ritenuto applicabile la causa di estinzione dell'interesse della banca in presenza di sequestro penale e confisca dei titoli
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011
I ricorrenti avevano sostenuto la devoluzione al giudice penale delle controversie relative ai beni sottoposti a misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile e comunque che il sopraggiungere del procedimento di prevenzione e della confisca rendesse privo di interesse il giudizio civile
d.lgs. n. 231 del 2007 (antiriciclaggio)
art. 3, art. 17, art. 58 d.lgs. 231/2007
La banca è stata ritenuta esente da responsabilità per avere agito conformemente agli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione di operazioni sospette e alle soglie di segnalazione; l'inosservanza di tali obblighi sarebbe sanzionata amministrativamente dall'art. 58
legge n. 197 del 1991 (conversione del d.l. n. 143/1991)
Riferita dalla Corte territoriale in relazione alla normativa antiriciclaggio previgente; la decisione ha valutato la conformità del comportamento della banca alla normativa primaria antiriciclaggio
r.d. n. 1736 del 1933 (legge assegni)
artt. 83 e 84 comma 2 r.d. 1736/1933
I ricorrenti lamentavano violazioni della legge assegni circa l'obbligo di pagamento dell'assegno circolare; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di pagamento a vista dell'assegno sia privato di operatività qualora il titolo sia stato sottoposto a sequestro e confisca, che ne eliminano l'efficacia esecutiva
Richiamati in relazione alla compensazione delle spese: la Corte ha affermato che la soccombenza va valutata nel suo complesso e che i ricorrenti sono risultati complessivamente soccombenti, con conseguente condanna alle spese
art. 366 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo anche perché i ricorrenti non avevano censurato adeguatamente in questa sede la decisone della Corte d'appello sulla genericità del motivo d'appello, richiamando i presupposti di improcedibilità delineati da tale articolo
La Corte ha applicato d'ufficio la sanzione per comportamento processuale ritenuto dilatorio o infondato, condannando i ricorrenti a un'ulteriore somma a favore della controparte
art. 13 comma 1 quater e comma 1 bis d.P.R. 115/2002
Richiamate in relazione al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto dai ricorrenti
Massime di principio
- Il sopraggiungere di un sequestro penale e della successiva confisca sui titoli oggetto di causa può far venir meno l'interesse dell'attore civile a proseguire l'azione cautelare relativa al sequestro liberatorio, rendendo il giudizio civilistico privo di oggetto
- L'intermediario che, nel rispetto degli obblighi antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007), offre il pagamento mediante depositi su conti o altre misure conformi alla legge non è automaticamente responsabile per rifiuto ingiustificato di pagamento, specialmente se sussistono elementi di sospetto quali indagini penali sui beneficiari
- La circolarità dell'assegno e l'obbligo di pagamento a vista possono essere neutralizzati dall'intervento di misure cautelari o di prevenzione che fanno perdere al titolo la funzione esecutiva
- La valutazione della soccombenza e della liquidazione delle spese va compiuta nel complesso del giudizio e non fase per fase; un esito sfavorevole complessivo può comportare la condanna integrale alle spese anche se talune istanze sono state accolte in parte
- Le censure in Cassazione devono contestare specificamente le affermazioni decisive della Corte territoriale; la genericità del motivo d'appello o della doglianza può portare all'inammissibilità
- Comportamenti processuali reiteratamente infondati o dilatori possono essere sanzionati d'ufficio ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con condanne pecuniarie aggiuntive
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