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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28466/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia riguarda un'intimazione di pagamento emessa in relazione a più cartelle di pagamento riportate nell'atto. Il contribuente aveva inizialmente contestato la mancata notifica degli atti presupposti e anche vizi di merito delle pretese. Nel giudizio successivo, relativo ad altre cartelle contenute nella medesima intimazione, il contribuente aveva ottenuto un accoglimento solo parziale in primo grado e la CTR aveva confermato la decisione. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha dedotto l'esistenza di un giudicato esterno derivante da una precedente sentenza della CTR, sostenendo che esso comportasse la nullità della sentenza impugnata; con il secondo ha censurato la pronuncia d'appello per avere ritenuto legittima la costituzione in giudizio dell'agente della riscossione, qualificando il vizio come omesso esame di questione fondamentale e, in via sostanziale, come motivazione meramente apparente o comunque insufficiente.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il giudicato esterno, per spiegare efficacia nel processo, deve essere provato con la produzione della sentenza munita dell'attestazione di cancelleria, prova che nel caso non risultava fornita. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui denunciava un omesso esame, perché operava il limite della doppia conforme e il ricorrente non aveva dimostrato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; inoltre, sotto il profilo motivazionale, la sentenza impugnata conteneva una motivazione ritenuta adeguata e ben superiore al minimo costituzionale sulla legittimità della costituzione dell'agente della riscossione. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può essere fatto valere nel processo solo se la sua formazione è provata in modo certo, mediante produzione della sentenza munita dell'attestazione di cancelleria; non basta un mero richiamo assertivo alla sua esistenza.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado sono diverse.
  • La censura che investe la sufficienza o l'apparenza della motivazione è infondata quando la sentenza impugnata espone in modo chiaro le ragioni della decisione con un apparato argomentativo superiore al minimo costituzionale.
  • Chi impugna la legittimazione o la costituzione in giudizio di un soggetto processuale deve dedurre e localizzare specificamente i fatti e i documenti da cui deriva il preteso vizio, non potendo limitarsi ad affermazioni generiche.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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